Data presentazione dichiarazione IMU fissata al 4 febbraio 2013

E’ stata fissata al 4 dicembre la data di presentazione ufficiale della dichiarazione Imu. La  dichiarazione va presentata quando sussiste una variazione del possesso di un immobile, ma non è necessaria quando si tratta dell'abitazione principale, a meno che i coniugi non hanno residenze diverse nello stesso Comune.

Hanno, dunque, l’obbligo di presentare la dichiarazione i titolari di immobili che godono di riduzioni di imposta, come fabbricati di interesse storico-artistico; fabbricati inagibili o inabitabili; immobili che godono di riduzioni di aliquota deliberate dai comuni; fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; e terreni agricoli.

Si tratta dei casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, al contrario invece del caso dell’abitazione principale, di cui il Comune possiede ogni dato necessario.

Nel caso di assegnazione della casa coniugale dopo la separazione legale o annullamento o scioglimento del matrimonio, il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione, è il coniuge assegnatario titolare ai fini Imu, del diritto di abitazione, mentre nel caso di condomini, la dichiarazione Imu deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini e se l’amministrazione riguarda più condomini, per ognuno di essi va presentata una dichiarazione Imu distinta.

La dichiarazione non è obbligatoria per le prime case. E sono ufficialmente disponibili modelli di dichiarazione Imu che possono essere scaricati online. Il modello deve essere utilizzato, a decorrere dall'anno di imposta 2012 e per quanto riguarda gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo vale dal primo gennaio 2012, resta fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione.

Diversi i campi di compilazione presenti nel modello dichiarazione Imu 2012, dal Campo 1, dove deve essere indicato il codice del tipo di immobile: 1  per i terreni, 2  per area fabbricabile, 3  per fabbricato stimato tramite rendita catastale, 4  per fabbricato di gruppo catastale D, 5  per abitazione principale, 6 per pertinenze, 7 per immobili non produttivi di reddito fondiario/immobili posseduti da soggetti passivi IRES/immobili locati,  8 per beni merce; al Campo 2, dove va indicato l’indirizzo dell’immobile; al Campo 3 per la sezione; a quelli per la categoria per i fabbricati e qualità per i terreni, per la classe, per il numero di protocollo (in mancanza di estremi catastali), per anno di presentazione della domanda di accatastamento (in mancanza di estremi catastali), per la quota di possesso espressa in percentuale, per importo della detrazione per abitazione principale, ecc.

 

30/11/2012

 

Fonte:

http://www.businessonline.it

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