Detrazioni previste dal bonus mobili del 50%. Quali sono le procedure per poterne beneficiare?

Bonus mobili, accorgimenti per non perdere la detrazione

Il bonus del 50% per l'acquisto dei mobili ha ancora molti punti oscuri. Servirebbero chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate. Le delucidazioni da parte dell'amministrazione finanziaria sono state preannunciate in un comunicato a luglio ma, ad oltre tre mesi dall'entrata in vigore della agevolazione, ancora non ve n'è traccia.

Accanto a punti saldi, vi sono anche molte incognite. Per evitare errori si può far riferimento al bonus per la detrazione delle spese di arredi introdotto nel 2009, cui hanno fatto seguito alcune circolari esplicative. L'agevolazione era molto simile all'attuale, con la differenza che nel 2009 si detraeva il 20 per cento delle spese per l'acquisto non solo di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, ma anche quelle sostenute per comprare apparecchi televisivi e computer.

----- L'agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimento (riportata in calce all’articolo). -----

La spesa detraibile per l'acquisto di arredi, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, comprende sia mobili che grandi elettrodomestici, purché siano acquistati per un'abitazione che usufruisce della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. La legge non specifica cosa si intenda per "grandi elettrodomestici", ma la Camera, nelle schede di lettura al decreto 63/2013, ha chiarito che si considerano tali il frigorifero, la lavatrice, il congelatore, la lavastoviglie, la lavasciuga e il forno. Questi, però, devono essere di classe non inferiore alla "A+", ad eccezione dei forni che possono anche riportare l'etichetta "A". Va da sé che la presenza dell'etichetta energetica è condizione imprescindibile per accedere all'agevolazione.

 

Interventi ammessi al bonus mobili

L'accesso alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie come condizione irrinunciabile per godere del bonus mobili, non è un grosso vincolo. Qualsiasi intervento sulla propria abitazione, rientrante in una qualsiasi delle tipologie che dà diritto alla detrazione per le ristrutturazioni, può godere dell'ulteriore bonus per l'acquisto dei mobili. Non necessariamente deve essere un intervento che necessita di permesso di costruire, di Superdia o di una qualsiasi comunicazione (Scia, Cil o Cila) ma basta anche la sostituzione di un tubo del gas, di un corrimano o l'installazione, ad esempio, di una porta blindata o anche l'inserimento di una semplice cassaforte a muro.

Non necessariamente bisogna aver dato avvio a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione nella propria abitazione, ma anche qualsiasi intervento che serva ad evitare infortuni domestici o a prevenire furti e aggressioni, rientra nel bonus per le ristrutturazioni e quindi dà diritto al beneficio per l'acquisto degli arredi.


La data di acquisto degli arredi deve seguire quella di inizio dei lavori

Gli arredi devono essere stati acquistati a partire dall'entrata in vigore del decreto 63/2013 e quindi dal 6 giugno 2013. C'è da chiedersi, però, se le spese per l'acquisto dei mobili debbano essere successive a quelle sostenute per i lavori che fruiscono del bonus ristrutturazioni. Ed inoltre se sia necessario aver iniziato i lavori per poter accedere al bonus mobili.

L'Agenzia delle Entrate per ora non ha fornito delucidazioni. Ma le risposte per ora possiamo trovarle nelle circolari di chiarimento successive al bonus mobili del 2009, come detto, molto simile all'attuale. Anche allora la condizione necessaria era l'accesso alla detrazione per le ristrutturazioni e si faceva riferimento a «ulteriori spese documentate» in riferimento all'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Trasferendo i contenuti della circolare 21/E del 2010 al caso attuale, si può affermare che i lavori devono essere già iniziati alla data di acquisto dei mobili, mentre le spese di ristrutturazione non devono necessariamente precedere quelle per l'arredo.

Il pagamento dei mobili, e quindi il bonifico «parlante», deve essere successivo alla data di inizio dei lavori. Ed allora, come si determina la data di inizio dei lavori? In passato era attestata dalla ormai abolita comunicazione al centro operativo di Pescara, ora probabilmente bisognerà far riferimento ad alcuni documenti che l'amministrazione finanziaria ha inserito tra quelli da conservare per eventuali e futuri controlli. Se i lavori sono soggetti ad abilitazione amministrativa si fa riferimento alla documentazione che ne segue. Se l'intervento invece non è soggetto ad alcuna comunicazione o permesso, c'è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui va indicata la data di inizio dei lavori e si attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

 

Gli adempimenti preliminari e le spese di ristrutturazione

Un'altra circolare del 2009 chiariva anche che per accedere al bonus mobili era anche necessario aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione del bonus per le ristrutturazioni. Alcuni adempimenti sono stati aboliti, ma resta l'obbligo - se previsto dal TU sulla sicurezza (art.99 DLgs 81/08) - dell'invio della notifica preliminare all'Asl. Se questa è dovuta, è bene premunirsi e far seguire il bonifico per l'acquisto degli arredi alla notifica.

 

 


 

 

Circolare di chiarimento pubblicata dall’Agenzia delle Entrate

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici: dalle Entrate arrivano i chiarimenti per beneficiare del bonus del 50%. Condizione importante a cui prestare attenzione è la data di inizio lavori, che deve sempre precedere l'acquisto dei mobili. Quanto alle spese per l'arredo: c'è tempo fino a fine anno.

La detrazione dall'Irpef delle spese di acquisto dell'arredo è vincolata agli interventi di ristrutturazione che beneficiano della relativa agevolazione fiscale. Naturalmente - specifica l'amministrazione finanziaria - per "ristrutturazione" non si intende la categoria d'intervento descritta dal TU Edilizia (DPR 380/2001). In definitiva, il termine "ristrutturazione" ingloba la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo.

 

Cosa rientra nel bonus

La detrazione compete le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Arredi ed elettrodomestici - chiariscono dall'Entrate - devono essere nuovi e sono agevolabili anche se destinati ad un ambiente dell'immobile diverso da quello oggetto di ristrutturazione. Rientrano tra i mobili agevolabili anche elementi di completamento dell'arredo, ne sono un esempio gli apparecchi di illuminazione. «Non è agevolabile - aggiungono - l'acquisto di porte, di pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo».

I grandi elettrodomestici sono agevolabili se di classe superiore alla "A+" ("A" per i forni). L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta, è possibile solo se per quelle tipologie che non prevedono alcun obbligo di etichetta energetica.

Ma cosa si intende per grandi elettrodomestici? Secondo l'Agenzia delle Entrate bisogna prendere come riferimento l'elenco contenuto nell'allegato 1B del DLgs 151/2005. Vi rientrano, tra l'altro: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, ma anche stufe elettriche, ventilatori e forni a microonde.

 

Inizio dei lavori: devono precedere l'acquisto dei mobili

I lavori devono essere già iniziati alla data di acquisto dei mobili, mentre le spese di ristrutturazione non devono necessariamente precedere quelle per l'arredo. L'inizio dei lavori, però, deve essere documentato con attenzione. Le date sono attestabili attraverso le abilitazioni amministrative o le comunicazioni richieste dalla legge oppure mediante la comunicazione preventiva da inviare alla Asl, se dovuta. Se l'intervento ammesso alla agevolazione non richiede autorizzazioni o comunicazioni, fa fede la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la data di inizio dei lavori e si dichiara che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

I lavori condominiali non danno diritto all'acquisto di mobili per l'abitazione

I lavori effettuati su parti comuni degli edifici, non danno diritto al singolo condomino di godere della detrazione dell'acquisto di mobili per la propria abitazione. E' possibile, però, detrarre le spese per l'acquisto di arredi destinati ad esempio alle guardiole, alle sale condominiali, all'appartamento del portiere, in generale, dunque, agli spazi comuni e alle singole unità immobiliari oggetto di ristrutturazione.

 

30/09/2013

Fonte:

http://www.professionearchitetto.it

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