Fattura professionista: come compilarla

Differenze rispetto alla fattura emessa dalle imprese

Quando parliamo di professionisti intendiamo, da un punto di vista fiscale, dei lavoratori autonomi, come possono essere i dottori commercialisti, gli architetti, gli ingegneri, e così via.

Costoro percepiscono dei compensi per l’attività svolta. Tali compensi devono essere fatturati e sono, in linea di massima, soggetti ad IVA.

La fattura del professionista, tuttavia presenta delle peculiarità rispetto alla fattura emessa da un’impresa. Due sono le principali differenze che riscontriamo.

La prima riguarda il momento di emissione della fattura. Il professionista è tenuto ad emettere la fattura solamente al momento del pagamento del compenso. Infatti l’art.6 del DPR 633/72 (cioè il decreto che ha istituito e che disciplina la materia dell’Iva) prevede che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo” ed è, quindi, questo il momento nel quale sorge l’obbligo di fatturare la prestazione.


Una eccezione a tale regola è prevista, sempre dall’art.6 del DPR 633/72, nel caso in cui il cliente effetti il pagamento di un acconto. L’acconto andrà fatturato dal professionista nel momento in cui è stato pagato anche se la prestazione non è stata ancora iniziata o ultimata.

Seconda differenza rilevante rispetto alle fatture emesse dalle imprese è data dalla presenza della ritenuta di acconto in fattura. I compensi percepiti dal professionista sono soggetti a ritenuta di acconto, salvo l’ipotesi che il cliente sia un privato.

 

 

Fac simile

Riportiamo di seguito il fac simile di una fattura di un professionista dotato di cassa di previdenza (esempio: avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti, ecc…).

Nome Cognome dell’emittente la fattura
Via……… n…..
CAP …… - Città…….
Partita IVA ………….
Codice fiscale…………..

Spett.le ….(nominativo del cliente)….
Via……… n…..
CAP …… - Città…….
Partita IVA ………….

Parcella n…../….. (anno)…….
Data ………………………..

Prestazione professionale relativa a………………..(Importo A)
Cassa di previdenza 2%……………………………(B = A x 2%)
Imponibile IVA…………………………………….(C = A + B)

IVA 20%……………………………………………(D = C x 20%)
Somme escluse (art.15 D.P.R.633/72)……………..(E)

Totale parcella………………………………………(F = C + D + E)
- Ritenuta d’acconto 20%………………………… (G = A x 20%)

Netto a pagare……………………………………….(H = F – G)

 

 

 

Momento di emissione della fattura

L’art. 6 del DPR 633/72 stabilisce quello che è il momento di effettuazione delle operazioni, prevedendo regole diverse nel caso di cessione di beni e di prestazione di servizi.

I professionisti effettuano, di norma, prestazione di servizi. Queste ultime si considerano effettuate all’'atto del pagamento del corrispettivo.

La fattura deve essere emessa nel momento in cui la prestazione è resa. Pertanto, l’emissione della fattura da parte del professionista deve essere effettuata al momento del pagamento della prestazione.

Può accadere che il pagamento della prestazione avvenga con assegno bancario. In questo caso può sorgere il dubbio circa il momento in cui la prestazione si considera pagata e, dunque, deve essere fatturata. In particolare occorre comprendere se la prestazione deve considerarsi pagata nel momento:

  • in cui il professionista riceve l’assegno

o

  • nel momento in cui il professionista incassa l’assegno o lo gira a favore di un terzo.

Questa seconda soluzione appare più logica. In tal senso si è espressa anche la Commissione tributaria di I grado di Belluno con la sentenza n.2331 del 17/11/1988.

 

 

 

06/05/2010

Fonte: http://guide.supereva.it