Gestione separata INPS: novità aliquote 2012

Nel 2012 la percentuale utile per il versamento dei contributi alla gestione separata Inps è stata elevata di un punto. Le aliquote salgono quindi di un 1% e la più diffusa, quella per i contratti a progetto, passa al 27,72%. Vediamo il sistema di calcolo dei contributi, il massimale di reddito, il minimale per l’accredito contributivo e le modalità di versamento.

Il sistema pensionistico italiano, con l’Inps come ente principale, è basato su diverse gestioni previdenziali. Oltre a quella dedicata ai lavoratori dipendenti, tra le gestioni più importanti dell’ente previdenziale più importante d’Italia c’è quella dedicata ai professionisti senza cassa e ai collaboratori, lavoratori a progetto su tutti. Si tratta della gestione separata Inps.


 

L’iscrizione alla gestione separata dell’Inps è obbligatoria per chiunque eserciti un’attività autonoma in maniera abituale, anche se non esclusiva. A tale gestione devono iscriversi anche i lavoratori dipendenti o i pensionati nel caso svolgano anche determinate attività autonome.

 

La gestione separata ha anche un proprio sistema di versamento dei contributi, con le proprie aliquote di contribuzione. Il versamento è in capo al committente nel caso di rapporti di lavoro riguardanti i collaboratori oppure in capo al professionista senza cassa o all’associante nel caso di associati in partecipazione. A partire dal 2012 le aliquote variano in aumento, così come la manovra Monti ha apportato notevoli modifiche per quanto riguarda l’accesso alla pensione dei lavoratori autonomi. Vediamo le novità relative ai contributi da versare e alle modalità.

 

Gestione separata 2012: L’aumento dei contributi da versare

L’1% di aumento per la gestione separata Inps. Una delle categorie che aveva già subito un aumento dei contributi da versare è stata quella degli iscritti alla gestione separata dell’Inps. Questi lavoratori infatti sono stati i primi lavoratori autonomi a vedersi innalzare l’aliquota contributiva e dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Esattamente c’è stato un aumento di un punto percentuale a partire dal 1 gennaio 2012.

Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 22 comma 1 della legge n. 183 del 2011, a metà novembre, quindi un mese in anticipo rispetto al Decreto Legge n. 201 del 2011, cioè la Manovra Monti, che ha introdotto alcune tutele per i professionisti senza cassa, oltre a modificare radicalmente il sistema di accesso alla pensione, per i lavoratori dipendenti ma anche per i lavoratori parasubordinati o autonomi della gestione separata.

I lavoratori della Gestione Separata Inps. L’aumento dei contributi da versare vale per tutti gli iscritti alla gestione separata che sono: i professionisti senza cassa, i professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ossia i lavoratori a progetto co.co.pro, i co.co.co., i mini co.co.co., i lavoratori occasionali con più di 5.000 euro,  i lavoratori incaricati alla vendita a domicilio, i collaboratori occasionali pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, gli associati in partecipazione e gli associati in partecipazione pensionati o iscritti ad altra forma obbligatoria.

Le aliquote di contribuzione per gli iscritti alla gestione separata Inps a partire dal 2012 sono i seguenti:

- 27,72% di contributi dovuti per i collaboratori (co.co.co., co.co.pro, mini co.co.pro, lavoratori occasionali  con più di 5.000 euro) con percentuale a carico del lavoratore del 9,24% (un terzo) ed a carico del committente del 18,48% (due terzi);
- 18,00% di contributi dovuti per i collaboratori e occasionali pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, con percentuale a carico del lavoratore pensionato pari al 6% (un terzo) ed a carico del committente del 12% (due terzi);
- 27,72% di contributi dovuti per gli associati in partecipazione, con percentuale a carico del lavoratore del 12,474% (45% del totale) ed a carico del committente del 15,246% (55% del totale);
- 18,00% di contributi dovuti per gli associati in partecipazione pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, con una percentuale a carico del lavoratore del 8,10% ed a carico del committente del 9,90%;
- 27,72% di contributi dovuti dai professionisti senza cassa, con un’aliquota del 4% da addebitare al committente a titolo di rivalsa sul compenso lordo;
- 18,00% di contributi dovuti dai professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, con un’aliquota sempre del 4% da addebitare al committente a titolo di rivalsa.

Reddito imponibile. La percentuale comprende sia la quota da versare per il fondo pensioni (IVS) sia uno 0,72% per il fondo maternità e assegni familiari. Per quanto riguarda il reddito imponibile sul quale calcolare i contributi dovuti, nel caso si tratti di un rapporto di collaborazione tra un committente ed un collaboratore (a progetto), il reddito è quello assoggettabile all’Irpef, vale a dire il compenso lordo stabilito nel contratto firmato.

Nel caso dei professionisti in possesso di partita iva il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra i compensi ricevuti ed i costi sostenuti e, come già detto, il professionista può addebitare il 4% al proprio cliente a titolo di rivalsa.

Minimale, massimale e modalità di versamento

Modalità di versamento. Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012). Cioè con due acconti, uno a giugno e l’altro a novembre, nella misura del 40%, per ciascuna delle scadenze, e il saldo a giugno dell’anno successivo.

Massimale annuo di reddito. L’Inps ogni anno prevede un massimale di reddito e di contribuzione, oltre il quale i contributi alla gestione separata non sono dovuti. Il massimale per l’anno 2012 è pari a 96.149 euro e su questa cifra massima si calcolano le aliquote del 27,72% o del 18%, a seconda dei casi. Lo stabilisce la circolare Inps n. 16 del 2012.

Minimale per l’accredito contributivo. Discorso diverso è il minimale, in questo caso utile per l’accredito dei contributi per l’intero anno nell’estratto conto previdenziale e nel calcolo ai fini dell’accesso alla pensione. L’Inps comunica ogni anno l’ammontare di contributi minimi da versare per aver accreditato l’intero anno di contributi ai fini dell’accesso alla pensione. Per l’anno 2012 il minimale è pari ad euro 14.930,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012. Tenendo conto del cambiamento di aliquota (+1% a partire dal 1 gennaio 2012), per il periodo di passaggio tra il 2011 e il 2012, il versamento dei contributi in favore dei soggetti i cui redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, trova applicazione il principio di cassa allargato, sulla base del quale le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2012 sono considerate come percepite nel periodo d’imposta precedente. Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011. Questa disposizione è confermata dalla circolare n. 16 del 2012.

 

05/04/2012

 

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

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