Guida completa detrazioni risparmio energetico

La Guida Completa per ottenere le Agevolazioni Fiscali previste


Oggi sottopongo alla Vs. attenzione le importanti novità apportate con il D.L. 185/2008 sulle agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che attuano interventi per il risparmio energetico; il Governo con le modifiche apportate torna sui suoi passi eliminando la retroattività delle nuove norme e prolungando, a partire dal 1 gennaio 2009, da 3 a 5 anni il periodo in cui sarà possibile usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

Inoltre le modifiche apportate hanno eliminato i tetti di spesa e introdotto l’obbligo di inviare una specifica documentazione all’Agenzia delle Entrate.

La Finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni, consistenti nella detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, per il risparmio energetico già previsti dalla Finanziaria 2007 , per alcuni di essi (infissi e pannelli solari) non è piu richiesta l’asseverazione del tecnico e l’attestato di qualificazione energetica.

Ma vediamo cosa è l’agevolazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e come si ottiene.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

* la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l’illuminazione);
* il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
* l’installazione di pannelli solari;
* la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nel seguente elenco:

TIPO DI INTERVENTO: riqualificazione energetica di edifici esistenti
DETRAZIONE MASSIMA: 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)

INTERVENTO: involucro edifici ( pareti,pavimenti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)
DETRAZIONE MASSIMA: 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

TIPO DI INTERVENTO: installazione di pannelli solari
DETRAZIONE MASSIMA: 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

TIPO DI INTERVENTO: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie)
DETRAZIONE MASSIMA: 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

* le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
* i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
* le associazioni tra professionisti;
* gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

* i titolari di un diritto reale sull’immobile;
* i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
* gli inquilini;
* chi detiene l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

ATTENZIONE
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tali casi l’acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione d’imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.

ATTENZIONE
Nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si è fruito, in periodi d’imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle spese rimborsate dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione separata.
Aliquota Iva applicabile

Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha prorogato per il triennio 2008- 2010 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, così come invece era richiesto per gli interventi effettuati nel periodo d’imposta 2007.

Tale indicazione rimane obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2010) e per la detrazione del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico.

Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:

* l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.
* l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione contiene i dati relativiall’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) o dalle Regioni.
* la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (vedi guida).

L’asseverazione, l’attestato di certificazione qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, devono essere trasmesse all’Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata:

* copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
* la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La scheda informativa può essere compilata direttamente sul sito internet dell’Enea: www.acs.enea.it.

L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

va indicato il riferimento: Finanziaria 2007, riqualificazione energetica.

COME FARE I PAGAMENTI

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:

* i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
* i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagare con bonific bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.tra l’altro ai fini del reddito d’impresa vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

* la causale del versamento;
* il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
* il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

ATTENZIONE
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica non c’è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell’Agenzia delle Entrate) la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest’ultimo adempimento, sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

ATTENZIONE
L’amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d’imposta.

IMPORTANTE PER I LAVORI INIZIATI A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2009

Per coloro che iniziano i lavori programmati a partire dal 01/01/2009, come scritto all’inizio del mio articolo, è sorto l’obbligo di effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il modello deve essere utilizzato:

* dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
* per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

Nei link allegati troverete il modello di comunicazione approvato il 6/5/2009, le istruzioni ed una pratica guida dell’Agenzia delle Entrate per la richiesta delle agevolazioni fiscali.

 

 

12/05/2009

Roberto Pagano

Fonte: http://www.retearchitetti.it

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