Il diritto di interpello: definizione, applicazione - Parte 2

L’ente competente notifica la sua interpretazione al contribuente entro centoventi giorni. Essa, che confermi o meno la soluzione suggerita dall’istante, non stabilisce una verità assoluta bensì solo il parere dell’Amministrazione Finanziaria.

Nel nostro Paese vige sempre la libertà di interpretazione: le risposte agli interpelli sono “documenti di prassi”, cioè tali da persuadere i cittadini a seguire un certo comportamento, ma senza comunque vincolarli. Oltretutto, nemmeno l’ente è tenuto ad uniformarsi, tanto che è frequente che di fronte a due distinti interpelli, il medesimo ente cambi idea e fornisca un’interpretazione diversa su un caso identico a quello già valutato a suo tempo.

Il contribuente potrà dunque sentirsi libero di uniformarsi o meno all’interpretazione offerta dall’ente. Ma esiste una differenza notevole rispetto al già descritto caso della consulenza rispetto ad una domanda di carattere generale, ed è legata all’onere della prova.

Qualora, infatti, il contribuente scelga di non uniformarsi al parere ricevuto e successivamente dovesse sorgere un contenzioso, la legge stabilisce una presunzione a favore dell’ente. Toccherà dunque al contribuente dimostrare le sue ragioni e giustificare il fatto di non essersi uniformato alla risposta ottenuta.

Ma anche l’ente può fare altrettanto. Può cioè offrire una data interpretazione al contribuente e successivamente rinnegarla, contestandogli il comportamento che egli (pur in buona fede) ha posto in essere uniformandosi al parere; in questi casi, comunque, non ci sono mai sanzioni a carico del contribuente. E naturalmente stavolta toccherà all’ente dimostrare perché il comportamento tenuto dal contribuente andrebbe contro le norme esistenti.


Nell’ipotesi, infine, di mancata risposta entro centoventi giorni vale il principio del silenzio-assenso: il contribuente è libero di interpretare la legge come ritiene corretto e comportarsi di conseguenza. In caso di successive controversie, l’onere della prova toccherà all’ente e comunque il cittadino non è mai sanzionabile.

 

L’iter descritto negli articoli precedenti, molto lineare, costituisce l’ordinaria procedura d’interpello. Può però verificarsi il caso in cui tale linearità venga messa a repentaglio quando l’ente interpellato emette in tempi successivi due pareri di tenore diverso.

All’ente è infatti riconosciuto dalla legge il diritto di rettificare un suo primo parere con un secondo successivo. In tutti i casi, il secondo parere non può essere emesso oltre il termine massimo di centoventi giorni da quando è stata notificata la richiesta d’interpello del contribuente
A questo punto possono verificarsi due situazioni. Se il cittadino non ha ancora posto in essere alcun comportamento in risposta al primo parere, allora il secondo sostituisce a tutti gli effetti il precedente, che è come se non fosse mai esistito.

Se invece egli ha già agito, allora il secondo parere è giunto “fuori tempo massimo”, e dunque sarà proprio quest’ultimo a doversi considerare come mai emesso.


L’interpello ha avuto dal 2000 ad oggi un ruolo fondamentale per ridimensionare drasticamente i contenziosi tributari, anche perché molti dei pareri emessi sono resi pubblici – mantenendo l’anonimato sull’interpellante – dall’Agenzia delle Entrate (con il nome di “risoluzioni”).

Naturalmente ogni risoluzione fa storia a sé e non comporta conseguenze giuridiche nei confronti dei terzi. Essa produce comunque un enorme valore di persuasione: sapendo infatti in partenza come l’ente interessato interpreta una certa norma, è evidente che chiunque si trovi in seguito in una situazione analoga tenderà a uniformarsi a propria volta.


Gli ottimi risultati ottenuti dalla legge del 2000 ha spinto il legislatore ad istituire successivamente provvedimenti analoghi presso l’INPS per interpretare le norme sul lavoro e presso la stessa Agenzia delle Entrate in materie delicate e molto specifiche come le società di comodo e le transazioni internazionali.

 

 

25/11/2008

Fonte:  http://www.reteingegneri.it

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