Modello 730 2013 per dichiarazione redditi dipendenti e pensionati: novità, scadenze, redditi da dichiarare, esenzioni

Non è lontana la scadenza per la consegna del mod. 730 relativo ai redditi 2012: 30 aprile e 31 maggio, secondo i casi che vedremo. Come noto riguarda la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, anche se possessori di redditi di terreni, fabbricati ed, eventualmente, di altri redditi  di lavoro auto-nomo da dichiarare, purché occasionali.

Opportuno non perdere tempo e non aspettare gli ultimi giorni. Per farsi aiutare dai Caf (Centro di assistenza fiscale) il primo passo è raccogliere tutti i documenti necessari relativi al 2012. La prima cosa è accertarsi che il datore di lavoro (chiamato “sostituto d’imposta”) o l’ente pensionistico di appartenenza abbiano correttamente inviato a casa, entro il 28 febbraio, il modello CUD.

Molte sono le novità da evidenziare quest’anno nel modello 730.

 

E’ opportuno prepararsi per tempo alla presentazione del modello 730

Nel quadro relativo agli immobili, la prima novità, conseguente ai pagamenti effettuati nel 2012 per l’IMU, riguarda l’esenzione dall’Irpef e dall’addizionale comunale del reddito dominicale dichiarato sui terreni  (invece il reddito agrario continuerà ad essere tassato) e dei redditi fondiari relativi ad immobili non locati. Imu sta per “Imposta Municipale Unica”: sostituisce pertanto tutte le imposte che gravano sulla semplice proprietà o usufrutto di fabbricati o terreni.

Quindi le rendite figurative (catastale per gli  immobili, dominicale per i terreni)  non saranno più componenti da sommare all’imponibile da tassare ai fini Irpef, che interesserà solo i redditi effettivi  provenienti dalla locazione  di  immobili e dal reddito  agrario dei terreni.

Seconda novità: il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione va dichiarato indicando il maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e abbattuta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%.

Quadro dove vanno indicati i redditi di lavoro dipendente. Qui la novità riguarda i frontalieri, cioè coloro che prestano la loro opera all’estero pur risiedendo in Italia, ma in zone limitrofe alla  frontiera.  Si tratta ad esempio dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera e risiedono in Italia lungo i confini,  ma anche dei romani che lavorano in Vaticano. Per loro è previsto un abbattimento  speciale di  € 6.700 del reddito imponibile.

Quadro degli oneri detraibili e deducibili, ossia tutte quelle spese, sostenute nel 2012, che la normativa tributaria ci consente di scalare dall’imponibile (se sono oneri deducibili) o dall’imposta per una cifra pari al 19% di quanto pagato (se sono oneri detraibili).

Tra le novità evidenziamo la possibilità di detrarre le spese di ristrutturazione edilizia al 50% anziché al 36%, in 10 rate, solo se i bonifici sono stati effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Si precisa che l’agevolazione continua fino al 30 giugno 2013, ma nella dichiarazione dovranno essere indicati ovviamente solo i bonifici effettuati nell’anno 2012. Non sarà invece consentito ai contribuenti anziani di anticipare in  5 o 3 anni la detrazione.

Aumentano le nuove confessioni religiose, cui sarà possibile inviare denaro portando in deduzione quanto pagato fino a un massimo di € 1.032,91 (erogazioni liberali in denaro):  ora troviamo anche la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, l’Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni nonché  la Chiesa Apostolica in Italia.

Come pure aumentano gli enti religiosi cui potrà essere destinata una quota dell’8 per mille del gettito Irpef: ora si aggiungono la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia.

Taglio sulla deduzione del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) pagato sulle polizze auto. Da sempre è deducibile ma quest’anno può essere dedotto in dichiarazione soltanto per la parte pagata nel 2012 che eccede € 40.

Casi di esenzione dalla presentazione della dichiarazione  modello 730:

- se si possiede solo l’abitazione principale, le relative pertinenze, oppure si posseggono terreni e fabbricati per un limite di reddito di € 500,00

- se i redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti sono stati erogati da un unico sostituto d’imposta, oppure se i redditi di lavoro dipendente o di pensione, sommati ad altri redditi,  non superano € 8.000

- se i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche non superano € 28.158,28.

Redditi che non vanno dichiarati:

- i redditi esenti (come rendite Inail erogate per invalidità permanente, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie, indennità di accompagnamento, assegni erogati per invalidità e e pensioni sociali)

- i redditi soggetti a imposta sostitutiva (come Bot)

- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (come interessi su conti correnti bancari o postali).

Nel caso, però, in cui ci si trovi nella condizione di esenzione in presenza di un reddito di lavoro dipendente su cui sono state operate delle ritenute, si ha comunque la facoltà di presentare la dichiarazione in presenza di oneri deducibili o detraibili che consentiranno di ottenere il rimborso di parte delle ritenute operateRipetiamo nuovamente le scadenze di presentazione del modello 730/2013:

entro il 30 aprile se la dichiarazione viene presentata al proprio sostituto d’imposta

entro il 31 maggio se la dichiarazione è presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Per il 730 non é prevista nessuna presentazione tardiva: chi non si fosse messo in regola entro  il 31 maggio sarà  obbligato ad utilizzare il ben più complesso modello “Unico” in presenza di qualsiasi tipo di reddito e deduzione.

Per richiedere la assistenza di un Caf, occorre  premunirsi preparando per tempo tutta la documentazione necessaria per la compilazione del modello:

- i dati catastali relativi a eventuali redditi fondiari di proprietà o, se la situazione reddituale non è cambiata, la copia della dichiarazione dell’anno precedente. Se ci si avvale dello stesso Caf dell’anno precedente, non sarà necessario documentare nulla perchè i dati catastali sono già in possesso del Caf medesimo.

- il mod. CUD/2013 per i redditi 2012

- scontrini fiscali, ricevute e quietanze di tutti gli oneri per i quali si vuole chiedere la deduzione o la detrazione. Attenzione, però: ogni deduzione o detrazione deve essere documentata in modo specifico e differenziato. Sarà dunque cura del Caf chiedere la documentazione corretta che può identificare la validità o meno dell’onere richiesto.

 

10/03/2013

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

 

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