Novità su mediazione civile previste dal decreto del fare: circolare esplicativa

In data 27.11.2013 è stata emanata dal Ministero della Giustizia la circolare sulla "nuova mediazione civile" con la quale sono state fornite importanti precisazioni e chiarimenti applicativi dopo le modifiche introdotte all'istituto da parte del Decreto del fare (DL 69/2013) convertito con la legge n. 98/2013.
La circolare in particolare chiarisce i seguenti aspetti:

 

1) Spese relative all'avvio della procedura e indennità per il primo incontro di mediazione

La circolare chiarisce innanzitutto che qualora non si raggiunga alcun accordo all'esito del primo incontro, all'organismo di mediazione prescelto non spetta alcun compenso.

Sul punto la circolare chiarisce anche il significato terminologico di "compenso" secondo le intenzioni del legislatore e precisa che lo stesso va raccordato con quanto previsto dall'all’art. 16, comma 1, del D.M. 180/2010, secondo il quale "l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione”, ed al comma 10 per il quale "le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione".

Ciò premesso l’opera di mediazione vera e propria riguarda il "concreto svolgimento dell’attività" comprendendo, perciò, anche l’onorario del mediatore e, dunque, il "compenso", va distinto dalle spese di avvio del procedimento che dovranno continuare ad essere, comunque, pagate dalle parti nella misura fissa di euro 40,00.

Nella circolare viene inoltre chiarito che se la parte che ha proposto l’avvio del procedimento non compare al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata, la quale sia, comunque, comparsa.

 

2) Mediazione obbligatoria disposta dal giudice

Tale chiarimento si è reso necessario in relazione alle ipotesi in cui il Giudice istruttore dispone obbligatoriamente il tentativo di mediazione, diventando quest'ultima una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.
Tale ultimo caso, secondo la circolare è equiparabile alla mediazione obbligatoria per cui la legge (e, dunque, non il giudice) prevede il suo esperimento quale condizione di procedibilità della domanda e, dunque, sarà applicabile almeno la riduzione dell’importo massimo del compenso (e i divieti di aumenti del compenso), così come previsto dall’art. 16 comma 4 lett. d) del D.M. 180/2010, ovvero negli stessi termini dell’analoga previsione già esistente per l’ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege di cui all’art. 5 comma 1 (ora reintrodotta all’art. 5 comma 1 bis)”.

 

3) Luogo di deposito dell'istanza di mediazione

Secondo la legge (art. 4 d.lgs. 28/2010 così come modificato dal d.l. 69/2013 convertito dalla l. 9 agosto 2013 n.98) la domanda di mediazione deve essere inoltrata ad un organismo, nel luogo del giudice territorialmente competente per la lite, mentre nel caso di più domande concernenti la medesima lite, la mediazione si svolgerà innanzi all'organismo territorialmente competente, e presso il quale è stata depositata la prima istanza.
La circolare chiarisce, inoltre che per individuare l’organismo di mediazione competente si tiene conto del luogo ove l’organismo medesimo ha la sede principale, ovvero le sedi secondarie, purché la sussistenza di tali sedi sia stata previamente comunicata al Ministero della Giustizia e le stesse siano state iscritte con provvedimento.

 

4) Ruolo degli avvocati nel procedimento di mediazione

La circolare si occupa del punto, atteso che il nuovo art. 16 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che gli avvocati iscritti all’albo, sono considerato di diritto “mediatori” e che l’art. 5, comma 1 bis, nell’elencare le materie oggetto di mediazione obbligatoria, prescrive che chi intende agire giudizialmente deve, prima, esperire il procedimento di mediazione “assistito da un avvocato”.

Dunque la circolare chiarisce che l'assistenza legale è obbligatoria soltanto quando ricorrano le fattispecie di mediazione cd. obbligatoria (cioè quelle nelle quali l'esperimento del tentativo è condizione di procedibilità) mentre rimangono escluse tutte le altre ipotesi di mediazione facoltativa nelle quali le parti saranno libere di scegliere se farsi assistere o meno da un professionista legale.

Al Ministero è demandata la vigilanza relativa alla circostanza che l’organismo di mediazione non abbia sede presso lo studio di un avvocato e che lo studio di un avvocato non abbia la propria sede presso un organismo di mediazione. Qualora sia ravvisata la violazione a siffatto divieto, il Ministero dovrà segnalare l’infrazione al competente consiglio dell’ordine forense con tutte le conseguenze anche disciplinari del caso.

 

5) Convenzioni relative a sconti e agevolazioni

Secondo la circolare eventuali accordi stipulati soltanto con una delle parti o dei loro patrocinatori si si pongono in contrasto col principio d’imparzialità e di terzietà dell’organismo di mediazione e, dunque, eventuali agevolazioni o sconti potranno essere attuati unicamente nei confronti di tutte le parti in mediazione.

 

6) Monitoraggio dell'attività di mediazione

L’ultimo parte della circolare si occupa, infine dell’attività di monitoraggio prevista dall’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, il quale prevede che “la presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione” richiamando l'obbligo a carico degli organismi di mediazione, di comunicare i dati statistici concernenti l’opera svolta e stabilendo che l’eventuale inosservanza di tale dovere potrà essere valutato quale "elemento sintomatico della inattività dell’organismo", ovvero, ed in ogni modo, dell’incapacità a garantire uno "standard’ minimo di efficienza", prescritto all’art. 4 del d.m. 180/2010.

28/12/2013
Fonte:
http://www.emiliocurci.net