Nuove norme accertamenti fiscali: accertamenti su grandi acquisti

Gli esperti hanno lanciato l’allarme: le norme sull’accertamento sintetico varate nei mesi scorsi col decreto legge n. 78/2010 potrebbero davvero tradursi in autentiche stangate a carico di contribuenti incolpevoli.

In sostanza, fra le tante novità introdotte per fronteggiare l’evasione fiscale è stato stabilito un effetto perverso dell’applicazione del nuovo redditometro. Chi, nel corso dell’anno, esegue un esborso di grandi dimensioni fra quelli tenuti sott’occhio (abitazioni, auto nuove di grossa cilindrata, barche ecc.) sarà al riparo dall’accertamento solamente se i redditi dichiarati nell’anno medesimo sono tali da coprire l’importo.

In altre parole, chi per esempio dovesse nel tempo raggranellare faticosamente da parte una parte del proprio stipendio e dopo tot anni si comprasse una casa, potrebbe trovarsi sgradite contestazioni, poiché tale acquisto non sarebbe giustificabile con il reddito del solo anno considerato.

A quel tempo, il contribuente dovrebbe arrabattarsi per spiegare che i soldi restanti sono provenuti dai risparmi degli anni precedenti, o magari da vincite alla lotteria, da eredità o quant’altro. Ma l’onere della prova ricade sul contribuente, e se costui non riesce ad offrire giustificazioni convincenti, la stangata è praticamente inevitabile.

In effetti, all’Agenzia delle Entrate è sufficiente a dimostrare che i consumi sono superiori ai redditi dichiarati; per il resto, la palla va al contribuente, che dovrà impegnarsi il più possibile per uscirne con le ossa indenni.


L’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, naturalmente, può essere contestato presso le commissioni tributarie, ma ciò non toglie che l’obbligo di dimostrare le proprie ragioni rimane comunque al contribuente, che rischia anzi di dover pagare salatissime sanzioni in caso di verdetto a lui negativo.
Talvolta, dunque, è più sensato sorbire l’amaro calice e ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla legge (acquiescenza, adesione all’invito al contraddittorio, accertamento con adesione…) per minimizzare le sanzioni.

 

14/09/2010

Fonte: http://www.reteingegneri.it

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