Quali sono le sanzioni per ritardato pagamento IMU 2012?

I contribuenti che non hanno versato l’acconto Imu o il saldo, possono provvedere al pagamento in ritardo utilizzando il ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta oltre che gli interessi legali. E’ possibile utilizzare il ravvedimento sprint, breve o lungo. Vediamo tutti i calcoli, compreso come compilare il modello F24. Tutto per evitare la sanzione amministrativa del 30%. 

 

La nuova imposta municipale Imu è un tributo locale dovuto da tutti i cittadini in possesso di un qualunque immobile, ivi compreso l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Tale imposta è dovuta anche per i terreni e le aree edificabili. L’applicazione dell’imposta è stata anticipata al 2012 dalla Manovra Monti, il Decreto Legge n. 201 del 2011, generando non poche incertezze sulla sua applicazione, in considerazione anche della determinazione delle aliquote da parte dei Comuni.

Il pagamento dell’IMU va effettuato tramite il modello F24 ed in due rate, una di acconto e un’altra di saldo. Per l’abitazione principale invece c’è l’opzione per le tre rate, due di acconto e la rata di saldo. Per l’anno 2012 la scadenza per il versamento del primo acconto dell’Imu è il 18 giugno mentre il saldo va pagato entro il 16 dicembre. Nel caso di abitazione principale e delle tre rate c’è anche la rata di secondo acconto da pagare entro il 16 settembre tra le due rate di giugno e dicembre.

In questo approfondimento vediamo cosa succede se il contribuente ha commesso errori nel pagamento dell’Imu, come ad esempio il versamento di un importo inferiore, oppure il caso in cui il contribuente non ha pagato l’Imu e quindi deve effettuare il pagamento dell’Imu in ritardo.

SOMMARIO:

Imu versamento inferiore
Versamento in ritardo
Ravvedimento sprint Imu
Ravvedimento breve Imu
Ravvedimento lungo Imu
Compilazione F24 per ravvedimento
Quando la sanzione è al  30%

Acconto Imu: cosa succede in caso di versamento di un importo inferiore

L’anticipo dell’applicazione dell’imposta decisa dal Governo Monti ha comportato una situazione di incertezza nell’applicazione dell’imposta, i Comuni stessi ancora non hanno stabilito le aliquote definitive sia per l’abitazione principale che per le seconde case. In questo periodo di transizione quindi è stato stabilito che il pagamento della prima rata dell’IMU è effettuato “senza applicazione di sanzioni ed interessi”.

Tale disposizione contempla anche le ipotesi disciplinate dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, relative alla tutela dell’affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell’IMU, per l’anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Ovviamente, al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell’imposta determina l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Alla luce di queste disposizioni, di fatto, i contribuenti che hanno sbagliato a pagare l’Imu nella rata di acconto entro il 18 giugno non subiscono sanzioni in caso di versamento di importi inferiori. La differenza d’imposta che era dovuta entro il 18 giugno sarà versata nella rata di saldo entro il 17 dicembre.

Imu in ritardo: il pagamento col ravvedimento operoso

In caso di mancato versamento della rata di acconto Imu entro il 18 giugno, ma anche quella nelle successive date, il pagamento in ritardo comporta l’applicazione delle sanzioni paragonabili a quelle degli altri tributi e quindi la regolarizzazione spontanea dell’imposta da pagare segue le regole del ravvedimento operoso, sia sprint, che breve che lungo. In caso di accertamento formale da parte del Fisco le sanzioni sono più pesanti.

Il ravvedimento operosoè uno strumento introdotto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n.  472 del 1997 che, riguardo alla sanzione applicata in caso di mancato versamento delle imposte, recita: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

L’art. 13 poi introduce la sanabilità della violazione tramite il ravvedimento operoso: “Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

Quindi il contribuente in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria è tenuto a versare il 30% come sanzione amministrativa. Se non sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Fisco, volte al recupero delle somme dovute, allora il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso.

Il ravvedimento Operoso consente pertanto di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco, in caso di omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dell’imposta municipale propria, pagando il tributo dovuto + interessi di mora + sanzione ridotta.  Le sanzioni e quindi le tipologie di ravvedimento operoso sono di 3 tipi e la loro misura varia  a seconda della tempestività con la quale avviene l’effettivo pagamento di quanto dovuto dal contribuente. Gli interessi di mora calcolati in base a tasso legale e sui giorni di effettivo ritardo.

Pagamento acconto Imu in ritardo col ravvedimento sprint

Se il contribuente non ha versato l’Imu entro il 18 giugno (o a che il 17 settembre) può ricorrere al ravvedimento sprint, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo e fino al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza. Quindi per la prima rata dell’IMU che scadeva il 18 giugno è possibile effettuare il pagamento con ravvedimento sprint dal 19 giugno al 3 luglio del 2012. In questo caso il contribuente pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Analogo discorso per il versamento in scadenza il 17 settembre: il ravvedimento sprint può essere applicato dal 18 settembre alla data dell’1 ottobre 2012. Per la scadenza del saldo Imu entro il 17 dicembre 2012, il ravvedimento sprint scatta dal 18 dicembre 2012 al 1 gennaio 2013. Successivamente a queste date (1 ottobre per la seconda rata di acconto e 1 gennaio 2013 per la rata Imu di saldo) in cui si applica il ravvedimento sprint entro il 14° giorno dalla scadenza, bisognerà pagare secondo il ravvedimento breve e successivamente secondo il ravvedimento lungo, se si vuole regolarizzare il pagamento del tributo in maniera spontanea prima dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria, che comporta una sanzione del 30%.

Calcolo Imu con il ravvedimento sprint. Se ad esempio il versamento viene effettuato il 29 giugno, allora i giorni di ritardo saranno 11 e quindi andrà versato l’2,2% sul totale dovuto. Poi vanno calcolati gli interessi, pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il tasso legale a partire dal 1 gennaio 2012 è stato elevato al 2,5% su base annua. La formula, da applicare per il calcolo dell’importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente: imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Esempio acconto Imu di 300 euro pagato in ritardo il 29 giugno 2012. In questo caso avremo un importo di 300 euro di imposta non versata. La sanzione è pari al 2,2% (11 giorni x 0,2%) di 300 euro cioè 6,60 euro. Poi vanno calcolati gli interessi applicando il tasso legale (2,5%), sempre ai 300 euro di imposta dovuta dovute e non versata nei termini, per il numero di giorni di ritardo (11). In questo caso avremo degli interessi pari a 0,23 euro. La cifra finale di IMU in acconto da versare con ravvedimento operoso sprint al 29 giugno 2012 è pari a 306,83 euro. Quindi circa 6,83 euro in più rispetto ai 300 euro che andavano versati entro il 18 giugno 2012.

Versamento Imu in ritardo col ravvedimento breve

Il contribuente oltre al ravvedimento sprint da utilizzare entro il 14° di ritardo, ha la possibilità di effettuare il pagamento in ritardo dell’imposta dovuta anche con il ravvedimento breve. In questo caso il pagamento deve essere effettuato dal 15° giorno successivo alla scadenza e fino al trentesimo giorno dalla scadenza. La sanzione amministrativa da applicare in questo caso è del 3% più gli interessi pari al tasso legale, sempre del 2,5%, con maturazione giorno per giorno.

Ovvero, nel caso dell’imposta Imu da versare in acconto entro il 18 giugno 2012, il periodo in cui si può effettuare il ravvedimento breve è dal 4 luglio 2012 al 18 luglio 2012. Il pagamento va effettuato versando l’intero tributo, più la sanzione del 3%, il 2,5% annui di interessi al tasso legale da calcolarsi in base ai giorni di ritardo.

Analogo discorso anche per l’acconto Imu in scadenza entro il 17 settembre. Il ravvedimento breve scatta dal 2 ottobre 2012 e fino al 17 settembre 2012. Nel caso di ritardo sul saldo Imu da versarsi entro il 17 dicembre, il ravvedimento breve scatta dal 1 gennaio 2012 al 15 gennaio 2013. Anche in questi casi il ravvedimento è con l’applicazione della sanzione amministrativa del 3%.

Esempio acconto Imu di 300 euro pagato in ritardo il 10 luglio con il ravvedimento breve. Riprendendo l’esempio precedente di un acconto IMU di 300 euro non versato entro il 18 giugno, il calcolo della sanzione amministrativa del 3% è pari 9 euro a cui va aggiunto il calcolo sull’interesse legale. Se ad esempio il versamento viene effettuato precisamente in data 10 luglio, la formula, da applicare per il calcolo dell’importo dovuto per ciascun codice tributo, è sempre la seguente: imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500. Il giorno 10 luglio è pari a 22 giorni di ritardo dal 18 giugno, data di scadenza dell’acconto Imu. Gli interessi legali al tasso del 2,5% su base annua sono pari a 0,45 euro. Il totale da pagare in F24 è pari a 309,45 euro, cioè 9,45 euro in più rispetto a quanto era dovuto entro la scadenza del 18 giugno.

Versamento Imu con il ravvedimento lungo

Se il contribuente non ha provveduto al versamento dell’imposta dovuta né entro i 15 giorni dalla scadenza né entro il 30 giorni, il ravvedimento da utilizzare per il versamento spontaneo dell’imposta non versata è il ravvedimento lungo, che scatta quindi dopo il trentesimo giorno dalla scadenza del tributo. In questo caso si paga l’importo del tributo scaduto più l’applicazione di una sanzione del 3,75% a cui va aggiunto il versamento degli interessi legali al tasso del 2,5% da calcolarsi con maturazione giorno per giorno, secondo quanto già illustrato per i ravvedimenti sprint e breve.

Nel caso dell’acconto Imu con scadenza entro il 18 giugno, il ravvedimento lungo scatta dal 19 luglio 2012. Questo per la prima rata. Per il secondo acconto in scadenza entro il 17 settembre, il ravvedimento lungo scatta dal 17 ottobre del 2012. Sul saldo dell’Imu da versarsi entro il 17 dicembre, il ravvedimento lungo scatta il 16 gennaio del 2013.

Il ravvedimento lungo può essere effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Esempio acconto Imu 300 euro pagato in ritardo il 30 settembre con ravvedimento lungo. Riprendendo l’esempio precedente, sempre che non sia intervenuta l’Amministrazione finanziaria con un accertamento, in questo caso la sanzione da applicare è del 3,75% sull’importo di 300 euro non versati entro la scadenza del 18 giugno. L’importo della sanzione amministrativa è quindi di 11,25 euro. Successivamente vanno calcolati gli interessi legali nella misura del 2,5% per ogni giorno di ritardo.

Se il pagamento è effettuato il giorno 30 settembre, i giorni di ritardo rispetto al 18 giugno sono 104. Gli interessi da pagare, da calcolarsi sempre con la formula imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500, è pari a 2,14 euro. Il totale da pagare con il modello F24 è pari a 313,29, quindi 13,29 euro in più rispetto ai 300 euro dovuti entro il 18 giugno.

Compilazione modello F24 nel caso di ravvedimento operoso Imu

In tutti i casi in cui il versamento dell’imposta avviene in ritardo rispetto alla data di scadenza, sia che sia applicato il ravvedimento sprint che quello breve o lungo, come abbiamo visto, il contribuente deve pagare oltre al tributo scaduto anche le sanzioni e gli interessi. Occorre stabilire a questo punto quali codici tributo Imu utilizzare vista la presenza di interessi e sanzioni oltre che all’importo dell’Imu in acconto o saldo da pagare.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile, istituendo gli appositi codici tributo per il versamento con il modello F24 dell’Imu, ha anche precisato che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Quindi va solo cambiato l’importo comprendendo gli interessi e la sanzione.  Inoltre, per quanto riguarda la compilazione del modello F24 va barrata la casella nello spazio “Ravv” ad indicazione che l’importo versato è appunto frutto di un’applicazione del ravvedimento operoso.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Nel caso di abitazione principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912;
- Nel caso di fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913;
- Nel caso di aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 – Codice IMU quota Stato: 3917;
- Nel caso di altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 – Codice IMU quota Stato: 3919
- Nel caso di terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914 – Codice IMU quota Stato: 3915

Imu: quando la sanzione amministrativa è del 30%

Il ravvedimento operoso è uno strumento concesso al contribuente per sanare spontaneamente le violazioni commesse in ambito tributario, è un modo per pagare le imposte dovute e scadute prima dell’intervento degli accertamenti del Fisco. Siccome anche in ambito Imu, il sistema è lo stesso, anche per l’imposta municipale valgono le stesse regole degli altri tributi e cioè che è consentito ravvedersi entro il tempo limite di un anno dalla data in cui è scaduto il tributo dovuto. E come abbiamo visto, è possibile utilizzare il ravvedimento sprint, quello breve e quello lungo.

Il ravvedimento operoso evita l’applicazione della sanzione amministrativa del 30% dell’importo dovuto che invece scatta passato un anno dalla violazione ma anche in questi altri casi:

- Quando la violazione è stata constatata e notificata dall’Amministrazione finanziaria;
- Quando l’Amministrazione Finanziaria ha attivato attività di ispezioni e verifiche;
- Quando il Fisco ha avviato le altre attività di accertamento come notifiche, richieste di esibizioni di documenti, invio di questionari ed altre.

 

 

 

07/07/2012

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

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