Quanto è possibile detrarre del costo dell’assicurazione sulla vita e sugli infortuni nel modello 730

Sui premi versati per i contratti di assicurazione contro il rischio di morte, di invalidità permanente, di non autosufficienza nel compimento di atti quotidiani c’è la detrazione Irpef del 19%. Vediamo i limiti.

Tra le detrazioni fiscali, che consentono al contribuente di ridurre l’imposta sul reddito (Irpef) da pagare e da dichiarare nel modello 730 o nel modello Unico, ci sono le detrazioni Irpef del 19% delle spese per alcuni oneri sostenuti durante l’anno. Tra le detrazioni fiscali del 19% ci sono quelle per le assicurazioni, come previsto dall’art. 15 del TUIR.

La detrazione Irpef sull’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni consente di detrarre dall’imposta lorda Irpef calcolata sul reddito complessivo, il 19% delle spese sostenute per i premi di assicurazione aventi ad oggetto:

- il rischio di morte;
- di invalidità permanente non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa;
- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. E l’importo della detrazione, che nel 730 è da indicare nel rigo E12, non deve essere superiore a € 1.291,14.

Nel contratto di assicurazione il contraente è il soggetto che stipula il contratto con l’assicuratore e che sostiene l’onere, l’assicurato è il soggetto la cui vita o invalidità è oggetto di assicurazione, il beneficiario è il soggetto al quale è dovuta la prestazione assicurativa. In genere contraente e assicurato sono la stessa persona, ma il diritto alla detrazione spetta anche se il contribuente stipula un’assicurazione e versa i premi in favore di un familiare a carico. Lo precisano diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare 137/E del 1997 dell’Agenzia delle Entrate precisa che possono essere portati in detrazione anche i premi versati a compagnie assicurative estere. La risoluzione n. 391 del 2007 permette inoltre di considerare, fringe benefit concorrenti al reddito di lavoro dipendente, e detraibili come premi assicurativi, anche i contributi versati a carico delle imprese di assicurazione al Fondo Unico Nazionale Long Term Care (L.T.C.) dei dipendenti delle assicurazioni, per la copertura contro il rischio di insufficienza di atti di vita quotidiana a causa di malattie o infortuni.

Assicurazioni stipulate dopo il 2001

I premi per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001 danno diritto alla detrazione Irpef soltanto se riconducibili ad assicurazioni aventi oggetto, come già elencato,  il rischio di morte, il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. E senza facoltà di recedere da parte dell’impresa di assicurazione.

La detrazione spetta in particolare per i seguenti contratti di assicurazione:

- di tipo “misto” (aventi ad oggetto il rischio di morte);
- c.d. rischio di morte a vita intera;
- per il rischio di invalidità permanente derivante da “qualsiasi causa”
- rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

I contratti di assicurazione aventi oggetto il rischio di morte di tipo “misto” prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato. In questa ipotesi mista il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte. Il c.d. rischio di morte a vita intera, invece, prevede l’erogazione esclusivamente in caso di morte.

 

Il contratto di assicurazione avente per oggetto il rischio di invalidità permanente derivante da “qualsiasi causa”, per fruire della detrazione fiscale sui premi, deve comportare una invalidità non inferiore al 5% ma può derivare sia da infortuni che da malattia. E’ possibile anche la stipula di polizze che coprono anche il rischio di invalidità inferiore al 5%, ma in questo caso il premio è non detraibile. Resta detraibile solo per la parte relativa all’invalidità non inferiore al 5%.

Per il  contratto di assicurazione avente per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, la detrazione d’imposta sui premi spetta se i contratti coprono il rischio riguardante la non autosufficienza dei seguenti atti: assunzione di alimenti, deambulazione, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, indossare gli indumenti.

Assicurazioni stipulate prima del 2001

I premi per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 danno diritto alla detrazione Irpef se riconducibili ad assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione è ammessa a condizione che:

- il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni;
- non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni);

Se ci sono questi due requisiti il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto.

Riscatto e decesso prima dei cinque anni. Se l’assicurazione è riscattata nel periodo di durata minima di 5 anni, l’ammontare dei premi per i quali si è usufruito della detrazione d’imposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata. Il decesso invece non costituisce riscatto (circolare 95/E del 2000).

Polizza vita e assicurazione contro infortuni nel modello 730

Per poter fruire della detrazione del 19% sulle polizze versate per l’assicurazione sulla vita, contro il rischio di morte, contro il rischio di infortuni ed il rischio di non autosufficienza è necessario compilare nel modello 730 (o anche nel modello Unico), l’apposito rigo dedicato alla detrazione.

Nel modello 730 del 2011, il rigo da compilare è quello nel Quadro E, relativo agli Oneri e Spese oggetto della detrazione fiscale sull’Irpef del 19%. Si tratta del rigo E12. L’importo da indicare, tenendo conto delle indicazioni del presente articolo, non può superare i 1.291,14 euro di detrazione.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto da indicare nel rigo E22. L’importo da indicare nel rigo E12 deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

 

06/06/2011
Fonte:

http://job.fanpage.it