Il fabbricato confinante con sole strade e piazze non puo' violare le distanze dai confini

Il comma 2 dell’art. 879 c.c. (secondo il quale “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”) ha portata generale ed esclude (in assenza di normative locali) che il fabbricato confinante con sole strade e piazze possa violare le distanze dai confini.

Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n.1790 del 27/03/2013

 

Relatore :

Raffaele Prosperi

Presidente :  

Stefano Baccarini

 

Oggetto: 

vincoli urbanistici ed edificabilità --> fasce di rispetto e distanze legali --> distanze --> vie pubbliche

Sintesi: 

Al fabbricato che si trova lungo la strada comunale e confina con una piazza destinata al pubblico passeggio, senza altre costruzioni a distanza di rispetto, non può che applicarsi, in assenza di prescrizioni comunali, il comma 2 dell’art. 879 c.c., secondo cui “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.

Oggetto: 

vincoli urbanistici ed edificabilità --> fasce di rispetto e distanze legali --> distanze --> vie pubbliche

Sintesi: 

Il comma 2 dell’art. 879 c.c. (secondo il quale “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”) ha portata generale ed esclude (in assenza di normative locali) che il fabbricato confinante con sole strade e piazze possa violare le distanze dai confini.

Estratto: 

« Detta ordinanza, nell’ingiungere la demolizione di una costruzione di m. 5 di lunghezza x m. 3 di larghezza x m. 2 di altezza annessa ad un complesso per fabbricato bifamiliare, è stata ritenuta dagli uffici comunali “non conforme allo strumento urbanistico in quanto non viene rispettata la distanza dal confine di proprietà”, senza alcuna indicazione concernente nello specifico le norme edilizie propriamente violate. Il Collegio ritiene di prescindere dai profili di censura inerenti il carattere pertinenziale della costruzione, a parere degli interessati un impianto tecnologico del tutto accessorio alla casa di abitazione e dunque privo di autonoma rilevanza ed urbanisticamente indifferente, poiché l’ordinanza impugnata appare comunque illegittima, al di là della reale consistenza del fabbricato controverso, le cui dimensioni sopra riportate e la cui collocazione strutturale del tutto autonoma ne escludono l’irrilevanza urbanistica, sia pure a fronte di una naturale accessorietà pertinenziale civilistica. In ogni caso non è comprensibile in che cosa consista il mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà. Le norme edilizie comunali – art. 5 n.t.a. e art. 31 del regolamento edilizio - disciplinano esclusivamente le distanze tra i fabbricati prospicienti i confini, nel rispetto dell’art. 9 D.M. 2.4.1968 n.1444 e sulla scorta dell’art. 873 c.c., mentre nel caso di specie il fabbricato si trova lungo la strada comunale e confina con una piazza destinata al pubblico passeggio senza altre costruzioni a distanza di rispetto. Perciò, nella palese assenza di prescrizioni comunali, deve trovare applicazione il comma 2 dell’art. 879 c.c. richiamato dagli appellanti, per cui “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”; tale prescrizione ha portata generale, non può essere limitata ad un non meglio identificato contemperamento tra “i rapporti interpretati tra proprietà finitime” come ritenuto dal giudice di primo grado ed esclude la vantata difformità urbanistica del manufatto in controversia. »

 

 

04/07/2013

Fonte:

http://www.urbium.it


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