La soprintendenza non può annullare l'autorizzazione paesaggistica in ragione dei propri apprezzamenti di merito

Sono illegittime le valutazioni della Soprintendenza che, ad un confronto con il dettagliato titolo paesaggistico rilasciato dal Comune, finiscono per risultare espressione di un diverso, non consentito apprezzamento estetico di stretto merito.

Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione n.2129 del 18/04/2013

 

Relatore :

Gabriella De Michele

Presidente :

Giuseppe Severini

 

Oggetto:

titolo paesaggistico --> annullamento della Soprintendenza --> tipologia di controllo

Sintesi:

Le valutazioni, di competenza della Soprintendenza, costituiscono espressione di un potere non di mero controllo, ma di amministrazione attiva, da intendere come co-gestione del vincolo, in funzione di “estrema difesa” del medesimo.

Oggetto:

titolo paesaggistico --> annullamento della Soprintendenza --> motivi di annullamento

Sintesi:

L'annullamento della Soprintendenza è possibile con riferimento a qualsiasi vizio di legittimità, riscontrabile nella concreta attività di gestione dell’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).

Estratto:

« Le motivazioni dell’atto di annullamento, come sopra sintetizzate, sarebbero state in astratto idonee a giustificare l’esercizio del relativo potere – senza sconfinare in rinnovate (e, in quanto tali, inammissibili) valutazioni di merito – ove l’autorizzazione annullata si fosse rivelata, in effetti, inidonea a giustificare l’iter logico seguito dall’autorità subdelegata, sulla base di un compiuto accertamento, da parte di quest’ultima, della natura dell’intervento edilizio autorizzato e dei valori paesaggistici da preservare. Deve essere infatti ricordato che le valutazioni, di competenza della Soprintendenza, costituiscono espressione di un potere non di mero controllo, ma di amministrazione attiva – da intendere come co-gestione del vincolo, in funzione di “estrema difesa” del medesimo (Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437) – con possibile riferimento a qualsiasi vizio di legittimità, riscontrabile nella concreta attività di gestione dell’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta: cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9). In linea di principio ben poteva, pertanto, la Soprintendenza ritenere che l’omessa valutazione delle caratteristiche “architettoniche e tipologiche” dei fabbricati, nello specifico contesto dell’ambiente collinare circostante, potesse comportare alterazione dei tratti caratteristici della località protetta, ovvero delle ragioni di imposizione del vincolo, con conseguente violazione della normativa dettata a tutela dei valori paesaggistici del sito, così come in tale normativa riconosciuti. »

 

Oggetto:

titolo paesaggistico --> annullamento della Soprintendenza --> motivi di annullamento

Sintesi:

Sono illegittime le valutazioni della Soprintendenza che, ad un confronto con il dettagliato titolo paesaggistico rilasciato dal Comune, finiscono per risultare espressione di un diverso, non consentito apprezzamento estetico di stretto merito.

Estratto:

« Nel caso di specie, tuttavia, la lettura dell’autorizzazione paesaggistica impugnata non conferma, in via di fatto, le valutazioni della Soprintendenza: valutazioni che, in tale contesto, finiscono per risultare espressione di un diverso, non consentito apprezzamento di estetica stretto merito, ovvero di un’interpretazione del vincolo come impositivo di una inedificabilità assoluta, in effetti non sussistente. Nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Fiumalbo, infatti, viene esattamente localizzata l’area di incidenza dell’intervento edilizio di cui trattasi, in adiacenza ad una strada comunale ed in zona già servita da allacciamenti a rete, contigua ad “agglomarato continuo, che per la discreta densità insediativa e per le caratteristiche tipologiche degli edifici sembra configurare un insediamento extra-urbano”; tale area risulta classificata dal PRG vigente “zona edificabile per residenza / residenza turistica, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato”. Le tipologie di interventi assentibili vengono altresì ben specificate, con riferimento a “limitati consolidamenti dei centri abitati”, nonché ad “attenti interventi di recupero degli ex fabbricati agricoli, con interventi pilota attuati dal Comune…e dal Parco dell’Alto Appennino Modenese”, che starebbero configurando “un vero rilancio turistico per il territorio”. In tale contesto veniva rilevato come assentibile l’intervento, corrispondente alla pianificazione comunale. Nello stesso contesto, a parte le considerazioni urbanistiche, si passava da parte del Comune alla vera e propria valutazione sdulla compatibilità paesaggistica, e si individuava che l’intervento si concretizzava in “villette abbinate, realizzate con materiali compatibili e tecniche costruttive tradizionali”, in un rafforzato “processo di recupero del sistema locale, dove nuovi e limitati insediamenti servono a sostenere iniziative agrituristiche delle aziende ancora presenti”. Effettivo, per quanto sintetico, appare dunque l’apprezzamento paesaggistico delle caratteristiche costruttive delle villette a schiera in questione, nei termini di seguito riportati: “materiali e caratteristiche costruttive sono coerenti con le caratteristiche paesaggistiche dell’ambiente locale, con l’uso di pedonali in lastre di arenaria, paramenti murari intonacati e tinteggiati a calce, serramenti in legno naturale, coperture a falde con accentuata pendenza, solai di copertura in legno, muri di contenimento rivestiti con paramento in pietra naturale a vista, recinzioni con staccionate in pali di castagno. Nel confine sud che delimita la zona agricola è stata studiata una barriera di mitigazione degli impatti visivi della profondità media di mt. 10”. Veniva inoltre precisato come l’intervento edilizio in questione rispettasse le “pendenze esistenti, seguendo il naturale declivio del terreno, con quote d’imposta differenziate per le singole abitazioni, in modo da salvaguardare il più possibile la morfologia originaria”, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel P.T.P.R., nel P.T.C.P. e nel P.R.G. In rapporto a queste dettagliate valutazioni comunali, l’annullamento della Soprintendenza non appare congruo, né esaustivo, non risultando dette valutazioni comunali – appunto in quanto esistenti e circostanziate, a differenza di quanto affermato nell’atto di annullamento, impugnato in primo grado – confutate in via di fatto, per quanto riguarda le dimensioni, i materiali usati e la situazione urbanistica di riferimento del nuovo complesso residenziale. Non pare dunque imputabile al Comune di Fiumalbo di avere affermato in modo apodittico e dunque immotivato la compatibilità dell’intervento di cui trattasi con il “contesto vincolato”.. »

 

02/07/2013

Fonte:

http://www.urbium.it

 


 

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