Notevoli semplificazioni previste dal decreto sviluppo con l’ampliamento dell’edilizia libera

Negli emendamenti al ddl di conversione del Decreto Sviluppo, semplificazioni incisive investono le autorizzazioni in materia edilizia. Definitivamente approvate, le modifiche entrano nel testo del ddl licenziato dalla Camera. Testo che, incassata la fiducia posta dal Governo, giunge ora all'esame del Senato.

Si ampliano le categorie di interventi che possono rientrare nella cosiddetta "attività edilizia libera" e la Comunicazione di Inizio dei Lavori si "alleggerisce" negli allegati. Novità che "fanno gruppo" con il potenziamento dello Sportello Unico, con la semplificazione della Super DIA, realizzando incisive semplificazioni, cui si aggiunge la proroga delle detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione edilizia al 30 giugno 2013.

Ampliati gli interventi sottoposti a CIL con allegati

Con l'aggiunta di un articolo (13 bis) un nuovo blocco di interventi viene incluso tra quelli che non necessitano di titolo abilitativo, rientrando nella cosiddetta "attività edilizia libera". Se il testo del ddl non muterà, saranno sottoposti alla Comunicazione di Inizio dei Lavori con allegati tecnici anche «le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa».

Come per gli interventi di manutenzione straordinaria inclusi nella cosiddetta "attività edilizia libera", anche per questa categoria,  l'interessato dovrà trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale saranno affidati i lavori, ad essi va unita una relazione tecnica corredata degli elaborati progettuali, firmati da un tecnico abilitato.

Il tecnico dovrà dichiarare  preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e assevererà la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Dichiarerà inoltre che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di alcun titolo abilitativo.

Novità di non poco conto è anche l'abolizione dell'obbligo di allegare le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sottoposti alla CIL.

 

10/08/2012

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

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