Opere di pubblica utilità: varianti progettuali in corso d'opera giustificano la proroga dei termini

L’art. 13, V comma del d.P.R. 327/01 stabilisce che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre la proroga dei termini “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”. La formula è dunque assai ampia (ben più di quella contenuta nell’art. 13, II comma, della l. 25 giugno 1865 n. 2359, dove si parlava di “casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”) e può sicuramente includere, secondo ragionevolezza, le giustificazioni consistenti nelle “le varianti progettuali apportate in corso d’opera al progetto definitivo approvato” e la “volontà di procedere mediante acquisizioni bonarie”.

 

 

TAR Lazio, Sezione I Roma, sentenza n.4743 del 13/05/2013

Relatore :

Angelo Gabbricci

Presidente :

Calogero Piscitello

 

Oggetto:

pubblica utilità --> dichiarazione di p.u. --> termini --> art. 13 dpr 327/2001 --> termine suppletivo

Sintesi:

Qualora il provvedimento di approvazione del progetto, non contenga il termine finale per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, trova applicazione l’art. 13, IV comma, del d.P.R. 327/01. Nel provvedimento che determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato (III comma): ma, se manca l'espressa determinazione del termine “il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera”.

Oggetto:

pubblica utilità --> dichiarazione di p.u. --> termini --> art. 13 dpr 327/2001 --> diversa statuizione

Sintesi:

La disposizione di cui all’art. 13- V comma DPR 327/2001 integra il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità mancante della fissazione del termine entro cui va emanato il decreto di esproprio; la fissazione espressa, in un atto diverso e successivo, di un termine più breve, ed in apparente contrasto con il primo, può interferire con quest’ultimo soltanto se costituisce la consapevole espressione dello stesso potere e della stessa volontà già esercitati attraverso il provvedimento che, inizialmente, aveva comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Non idoneo a tal fine il decreto di occupazione appartenente sì allo stesso procedimento, ma con contenuto e finalità suoi propri.

Estratto:

« 6.2.2. Non v’è dubbio, infatti, che l’originario decreto 12/04, di approvazione del progetto, non conteneva il termine finale per il compimento delle espropriazioni e dei lavori: ma ciò comporta che al provvedimento trova applicazione l’art. 13, IV comma, del d.P.R. 327/01. Nel provvedimento che determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato (III comma): ma, se manca l'espressa determinazione del termine – come nel caso – “il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera”. 6.2.3. Insomma, la disposizione di legge integra comunque il provvedimento, evidentemente dal momento della sua emanazione: sicché la fissazione espressa, in un atto diverso e successivo, di un termine più breve, ed in apparente contrasto con il primo, può interferire con quest’ultimo soltanto se costituisce la consapevole espressione dello stesso potere e della stessa volontà già esercitati attraverso il provvedimento che, inizialmente, aveva comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 6.2.4. Ora, nella specie, non è avvenuto nulla di ciò. Invero, l’art. 6 dei due successivi decreti d’occupazione urgenza stabilisce che “il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto d’esproprio nel termine di anni 3 (tre) dalla data di dichiarazione di pubblica utilità”. Ebbene, anzitutto la disposizione non è una consapevole integrazione del precedente decreto di approvazione del progetto, ed è anzi contenuta in un provvedimento, appartenente bensì allo stesso procedimento, ma con contenuto e finalità suoi propri. »

 

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> indennità --> indennità di occupazione

Sintesi:

La censura ad oggetto la violazione dell’art. 22 bis DPR 327/2001, che si concreta in un'opposizione alla stima, in base al combinato disposto degli art. 50 e 53 del D.P.R. 327/2001, nonché dell’ art. 133, lett. g) del c.p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto:

« 6.3.2. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è anzitutto inammissibile per difetto di giurisdizione, nella parte in cui contesta l’ipotetica violazione dell’art. 22 bis del d.P.R. 327/01. La censura si concreta, infatti, in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli art. 50 e 53 del D.P.R. 327/2001, nonché dell’ art. 133, lett. g) del c.p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. »

 

Oggetto:

occupazione --> decreto motivato art. 22 bis dpr 327/2001 --> condizioni --> urgenza --> in corso d'opera

Sintesi:

L’art. 22 bis DPR 327/2001 consente di disporre l’occupazione d’urgenza preordinata all'espropriazione, in caso di particolare urgenza dell'avvio dei lavori, e, tra l’altro, allorché i destinatari della procedura espropriativa sia superiore a cinquanta; quanto al primo elemento, lo stesso può ritenersi sussistente qualora il decreto contenga un espresso, condivisibile, riferimento al carattere di “particolare urgenza” assunto dall’avvio dei lavori, per avere (nel caso di specie) un precedente decreto cessato i suoi effetti e per essere i lavori in avanzata fase di realizzazione nelle aree limitrofe.

Estratto:

« 6.3.3. Non pare poi dubbia l’applicabilità al decreto di occupazione 69/06 della disciplina, di cui all’art. 22 bis, il quale, come detto, consente di disporre l’occupazione d’urgenza preordinata all'espropriazione, in caso di particolare urgenza dell'avvio dei lavori, e, tra l’altro, allorché i destinatari della procedura espropriativa sia superiore a cinquanta. Quest’ultimo elemento non è in specie controverso; quanto al primo, il ripetuto decreto 69/06 contiene un espresso, e condivisibile, riferimento al carattere di “particolare urgenza” assunto dall’avvio dei lavori, anche perché il precedente decreto 21/04 aveva cessato ormai i suoi effetti ed i lavori erano in avanzata fase di realizzazione nelle aree limitrofe alla proprietà della ricorrente. »

 

Oggetto:

giudizio --> misure cautelari --> efficacia

Sintesi:

L’art. 21, VIII comma, della l. 1034/71, applicabile ratione temporis, disponeva che il decreto presidenziale era “efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile”. Soluzione più appropriata appariva quella per cui una volta tenutasi la camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, veniva meno, in ogni caso, l’efficacia del provvedimento presidenziale.

Oggetto:

occupazione --> decreto motivato art. 22 bis dpr 327/2001 --> efficacia --> termine trimestrale --> sospensione/interruzione

Sintesi:

Scaduto il termine di tre mesi, il decreto di occupazione perde efficacia qualora non portato ad esecuzione per cui legittimamente può essere emanato nuovo decreto; ciò anche nell’ipotesi in cui il primo sia rimasto sospeso per effetto di provvedimento cautelare giudiziale la cui efficacia sia venuta meno.

Estratto:

« 6.4.1. Per quanto riguarda il rapporto tra i due decreti di occupazione, si è già esposto come il decreto 21/04 fu inizialmente sospeso da un provvedimento monocratico del presidente del T.A.R. Veneto, mai formalmente confermato né da quel Tribunale, né da questo. 6.4.2. Orbene, l’art. 21, VIII comma, della l. 1034/71, nel testo all’epoca vigente, disponeva che il decreto presidenziale era “efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile”. 6.4.3. La norma, per vero, non chiarisce se, una volta tenutasi la camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, veniva meno, in ogni caso, l’efficacia del provvedimento presidenziale. In generale, questa appare la soluzione più appropriata, atteso che il provvedimento presidenziale supplisce alle decisioni del Collegio finché questo non è posto in grado di pronunciarsi: per cui, una volta che ciò si verifichi, l’atto presidenziale viene travolto, anche se ciò può comportare un’omissione di pronuncia sulla richiesta di tutela cautelare. 6.4.4. Del resto l’art. 56, del vigente c.p.a., che attualmente disciplina, con piena continuità rispetto al precedente art. 21, VIII comma, l. 1034/71, la materia delle misure cautelari monocratiche, stabilisce al IV comma, che “il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio”, a conferma della transitorietà del potere monocratico, a prescindere dall’assunzione di un nuovo provvedimento collegiale. 6.4.5. Inoltre, come è già stato ricordato, l’udienza pubblica di discussione del ricorso in questione fu fissata a brevissima distanza di tempo dalla camera di consiglio, in presumibile applicazione di quanto all’epoca disposto dall’art. 23 bis, III comma, l. 1034/71, per cui se il Collegio “ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza”: a dimostrazione che, in specie, si esaurì così la funzione cautelare e il provvedimento presidenziale cessò comunque di produrre effetti, e ciò dal 16 marzo 2005. 6.4.6. Conseguentemente, tre mesi dopo questa data, il decreto 21/04 ha perduto efficacia perché non portato ad esecuzione, e legittimamente nel 2006 il Commissario ha potuto emettere un nuovo analogo decreto, il quale non contrastava con alcun provvedimento giurisdizionale efficace, sia pure di contenuto cautelare. »

 

Oggetto:

procedura --> giusto procedimento --> pubblica utilità --> proroga

Sintesi:

Qualora i lavori, al momento dell'adozione della delibera per la proroga dei termini della pubblica utilità, siano ormai complessivamente ultimati, ciò esclude – ex art. 21 octies l. 241/90 - ogni possibile utile apporto della ricorrente in un procedimento ormai esaurito: da ciò l'inutilità di una comunicazione comunque inidonea a produrre effetti.

Estratto:

« Invero, come osserva la citata sentenza 16967/10, è qui pacifico che i lavori, al momento dell'adozione della delibera per la proroga dei termini, erano ormai complessivamente ultimati: e ciò esclude – ex art. 21 octies l. 241/90 - ogni possibile utile apporto della ricorrente in un procedimento ormai esaurito: da ciò l'inutilità di una comunicazione comunque inidonea a produrre effetti. »

 

Oggetto:

pubblica utilità --> dichiarazione di p.u. --> termini --> proroga --> amministrativa --> cause e motivazione

Sintesi:

L’art. 13, V comma del d.P.R. 327/01 stabilisce che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre la proroga dei termini “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”. La formula è dunque assai ampia (ben più di quella contenuta nell’art. 13, II comma, della l. 25 giugno 1865 n. 2359, dove si parlava di “casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”) e può sicuramente includere, secondo ragionevolezza, le giustificazioni consistenti nelle “le varianti progettuali apportate in corso d’opera al progetto definitivo approvato” e la “volontà di procedere mediante acquisizioni bonarie”.

Estratto:

« 6.5.3. Infine, per quanto riguarda le ragioni della proroga, bisogna rammentare che l’art. 13, V comma del d.P.R. 327/01 stabilisca come l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre la proroga dei termini “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”. La formula è dunque assai ampia (ben più di quella contenuta nell’art. 13, II comma, della l. 25 giugno 1865 n. 2359, dove si parlava di “casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”, cui si rifà evidentemente la ricorrente) e può sicuramente includere, secondo ragionevolezza, le giustificazioni espresse nel provvedimento, e, cioè, “le varianti progettuali apportate in corso d’opera al progetto definitivo approvato” e la “volontà di procedere mediante acquisizioni bonarie”. 6.5.4. L’asserzione delle Aziende agricole riunite, per cui non sarebbero mai state redatte, approvate ed eseguite varianti al progetto originario, contrasta con la documentazione in atti. D’altronde, rientra nel notorio l’ineluttabilità di ostacoli alla realizzazione di un’opera tanto estesa e complessa, la quale è intervenuta in un territorio già largamente urbanizzato e comunque antropizzato, come la circostanza che a tali ostacoli si ponga rimedio anche variando i tracciati, o inserendo ulteriori opere infrastrutturali integrative, ovvero ricercando accordi collettivi. Tutti accadimenti, questi, che possono richiedere intervalli anche cospicui e, così, proroghe giustificate del termine finale dell’intervento, senza che se ne possa prospettare una finalità elusiva. 6.6.1. In conclusione, il provvedimento di proroga è legittimo, sicché il termine per il compimento della procedura espropriativa – inizialmente fissato al 20 settembre 2009 – è stato effettivamente prorogato di due anni: cosicché, seppure per pochi giorni, il provvedimento definitivo di espropriazione n. 404, formato il 15 settembre 2011, è tempestivo. »

 

Oggetto:

patologia --> risarcimento del danno --> occupazione illegittima --> fino all'emanazione del decreto di esproprio

Sintesi:

E’ dovuto il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la cessata efficacia del decreto di occupazione d’urgenza e la data dell’intervenuta legittima espropriazione degli stessi terreni; tale danno va liquidato in base all’ordinaria redditività, per il periodo in questione, della superficie abusivamente occupata, con riferimento a terreni di qualità e posizione corrispondente, con gli accessori stabiliti per i debiti di valore.

Estratto:

« 7.1. Resta così solo da esaminare la domanda risarcitoria, che, allo stato, deve essere riferita al solo periodo intercorrente tra la cessata efficacia del decreto di occupazione d’urgenza (20 settembre 2007) alla data dell’intervenuta legittima espropriazione degli stessi terreni (15 settembre 2011). 7.2.1. Ritiene il Collegio che possa qui trovare utile applicazione l’art. 34, IV comma, c.p.a., secondo cui, in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. 7.2.2. Nel caso, il debitore, costituito in solido dal Commissario delegato e dalla Società di progetto Passante di Mestre S.C.p.A., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, dovrà proporre alla ricorrente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, determinata in base all’ordinaria redditività, per il periodo in questione, della superficie abusivamente occupata, con riferimento a terreni di qualità e posizione corrispondente, con gli accessori stabiliti per i debiti di valore. »

21/08/2013

Fonte:

http://www.esproprionline.it

 


 

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