Permesso di costruire in deroga: non può essere rilasciato per aggirare la destinazione urbanistica dell'area

Il permesso di costruire in deroga non può essere rilasciato qualora la deroga riguardi la diversa destinazione d’uso dell’intervento edilizio da realizzare rispetto a quella assegnata dal PRG all’area da esso interessata.

 

TAR Calabria, Sezione I Catanzaro, sentenza n.472 del 17/04/2013

Relatore :

Lucia Gizzi

Presidente :

Giovanni Iannini

 

Oggetto:

soggetti --> soggetti attivi --> sindaco/presidente della provincia

Sintesi:

Nel caso di impugnazione di atti comunali, la legittimazione attiva e passiva spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, e non al dirigente, in quanto, anche se quest'ultimo è competente ad emanare i provvedimenti, l'attività svolta è sempre complessivamente riferibile all'Amministrazione comunale, a capo della quale si colloca appunto il Sindaco.

Estratto:

« 2. In via preliminare, rileva il Collegio che è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del dirigente dell’Area gestione del territorio, sollevata dalla difesa comunale. Secondo la costante giurisprudenza, che questo Tribunale condivide, nel caso di impugnazione di atti comunali, la legittimazione attiva e passiva spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, e non al dirigente, in quanto, anche se quest'ultimo è competente ad emanare i provvedimenti, l'attività svolta è sempre complessivamente riferibile all'Amministrazione comunale, a capo della quale si colloca appunto il Sindaco (ex multis, Tar Campania, Napoli, n. 1235 del 2011; Tar Sicilia, Palermo, n. 299 del 2007). »

 

Oggetto:

titolo edilizio --> in deroga --> norme derogabili

Sintesi:

Il permesso di costruire in deroga non può essere rilasciato qualora la deroga riguardi la diversa destinazione d’uso dell’intervento edilizio da realizzare rispetto a quella assegnata dal PRG all’area da esso interessata.

Estratto:

« Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge e dell’art. 21 del regolamento edilizio, poiché l’opera per la quale è stato richiesto il permesso di costruire ricadrebbe in Zona F2, Sottosezione urbana FS per Attrezzature Sportive, nella quale sarebbe consentita l’edificazione di Asilo nido-Scuole materne, come previsto dalle NTA. Le censure sono prive di fondamento. Ed invero, l’intervento edilizio, a cui si riferisce la richiesta di permesso di costruire, rigettata dal provvedimento impugnato, ricade nella zone F2, che si articola nelle sottozone FL Servizi pubblici locali; FIS Servizi per l’istruzione; FR Servizi religiosi; FS Attrezzature sportive; FH Servizi sanitari ed ospedalieri (cfr. NTA del vigente PRG). Il progetto presentato dalla ricorrente riguarda, in particolare, la zona F2, sottozona FS – Attrezzature Sportive, nonostante sia preordinato alla realizzazione di una scuola materna ed asilo nido. È evidente, pertanto, che, come correttamente rilevato dal Comune resistente, si tratta di un intervento che non è ammesso nella sottozona in cui ricade, ossia nella sottozona FS “Attrezzature Sportive”, che, ai sensi delle NTA, sono costituite dagli impianti scoperti e coperti per la pratica sportiva e gli impianti per lo spettacolo sportivo, bensì nella diversa sottozona FL – Servizi Pubblici Locali. Insomma, il progetto presentato concerne un’area che ricade nella sottozona FS - “Attrezzature Sportive”, mentre l’intervento di cui si chiede l’autorizzazione sarebbe dovuto rientrare nella sottozona FL – Servizi Pubblici Locali, perché riguarda un edificio di pubblico interesse da adibire a scuola materna ed asilo nudo, ossia volto non già alla pratica dello sport, bensì a erogare, in favore della collettività degli utenti, prestazioni volte a soddisfare un interesse pubblico. Ciò premesso, rileva il Collegio che è vero che l’istanza rigettata dall’Amministrazione comunale è stata presentata ai sensi dell’art. 14 DPR n. 380 del 2001, ossia in deroga agli strumenti urbanistici, ma è altresì vero che la suddetta disposizione normativa ammette che “la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi”. Insomma, l’art. 14 limita gli elementi che possono formare oggetto di deroga agli strumenti urbanistici, ai fini del rilascio del permesso di costruire, ai soli standards di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Per contro, nel caso di specie, la deroga riguarderebbe la diversa destinazione d’uso dell’intervento edilizio da realizzare, rispetto a quella assegnata, dal PRG, all’area da esso interessata. »

 

Oggetto:

comunità europea ed enti territoriali --> potestà legislativa --> gerarchia delle fonti

Sintesi:

Il D.P.R. 380/2001 prevale sulle norme regolamentari ad esso anteriori aventi contenuto difforme.

Estratto:

« Priva di pregio è, poi, l’ulteriore censura, sollevata dalla ricorrente, relativa alla violazione dell'art. 21 del REC, in quanto l'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001, con la conseguenza che, anche se il REC è stato approvato prima, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, è la normativa legislativa che deve trovare attuazione ed essa consente la deroga agli strumenti urbanistici solamente in relazione ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, e non anche in relazione alla destinazione della zona interessata dall’intervento edilizio. »

 

Oggetto:

titolo edilizio --> in deroga

Sintesi:

Qualora non sussistano le condizioni per accogliere la domanda di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 380/2001, il provvedimento di diniego può essere emesso anche a prescindere dal parere del Consiglio Comunale, il quale deve essere coinvolto solo nell’ipotesi in cui la richiesta vada accolta e il permesso rilasciato.

Estratto:

« Con un altro motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato che il progetto edilizio presentato e la relativa richiesta di permesso di costruire avrebbero dovuto essere oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale, cosa non accaduta nella fattispecie in esame. Anche questa censura è infondata. Ed invero, l’art. 14 del DPR n. 380 del 2001 prevede che “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato (…) previa deliberazione del consiglio comunale”. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione resistente ha rilevato che il progetto cui si riferiva l’istanza della ricorrente non presentava i requisiti prescritti dalla legge per la concessione del permesso di costruire in deroga, riguardando, come si è visto, elementi differenti da quelli ammessi (densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati). Non sussistendo nella fattispecie concreta i presupposti per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, pertanto, l’organo competente all’adozione del relativo provvedimento di diniego non era tenuto a richiedere il parere del Consiglio Comunale, il quale deve essere coinvolto, ai sensi del suindicato art. 14, solo nell’ipotesi in cui la richiesta vada accolta e il permesso rilasciato. »

 

Oggetto:

titolo edilizio --> in deroga

Sintesi:

Qualora non sussistano le condizioni per accogliere la domanda di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 380/2001, il provvedimento di diniego può essere emesso anche a prescindere dal parere del Consiglio Comunale, il quale deve essere coinvolto solo nell’ipotesi in cui la richiesta vada accolta e il permesso rilasciato.

Estratto:

« Con un altro motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato che il progetto edilizio presentato e la relativa richiesta di permesso di costruire avrebbero dovuto essere oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale, cosa non accaduta nella fattispecie in esame. Anche questa censura è infondata. Ed invero, l’art. 14 del DPR n. 380 del 2001 prevede che “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato (…) previa deliberazione del consiglio comunale”. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione resistente ha rilevato che il progetto cui si riferiva l’istanza della ricorrente non presentava i requisiti prescritti dalla legge per la concessione del permesso di costruire in deroga, riguardando, come si è visto, elementi differenti da quelli ammessi (densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati). Non sussistendo nella fattispecie concreta i presupposti per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, pertanto, l’organo competente all’adozione del relativo provvedimento di diniego non era tenuto a richiedere il parere del Consiglio Comunale, il quale deve essere coinvolto, ai sensi del suindicato art. 14, solo nell’ipotesi in cui la richiesta vada accolta e il permesso rilasciato. »

 

05/08/2013

 

Fonte:

http://www.urbium.it

 


 

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