Quali interventi è possibile effettuare con la Comunicazione Inizio Lavori (CIL)?

Dal 2010 è possibile realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria come le ristrutturazioni di appartamenti ed altre piccole opere con un nuovo strumento: la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)

Quali interventi è possibile effettuare con la CIL

La comunicazione di inizio lavori viene introdotta nel 2010 dalla Legge 73 che modifica l'Art. 6 del T.U. Dpr 380/01 dove viene descritta l'attività edilizia libera.

Al comma 2 dell' Art. 6 sono definiti gli interventi rientranti nell'attività edilizia libera che possono essere realizzati senza titolo abilitativo ma con una comunicazione inviata anche in modo telematico all'ufficio tecnico del Comune (si tratta della CIL).

Questa semplificazione è attuabile solo se vengono rispettate le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, ed altre prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (Piano regolatore e Regolamento edilizio).

Gli interventi possibili con Comunicazione Inizio Lavori sono:

-        Manutenzione straordinaria senza interventi strutturali e senza incremento delle unità immobilari.

-        Opere temporanee per un massimo di 90 giorni

-        Opere di pavimentazioni esterne

-        Intercapedini e locali tombati

-        Vasche di raccolta delle acque

-        Pannelli solari e fotovoltaici per edifici fuori dai centri storici

-        Aree ludiche senza fini di lucro

Manutenzione straordinaria

Sono permessi con la Comunicazione Inizio Lavori gli interventi di manutenzione straordinaria (Leggi: quali sono interventi manutenzione straordinaria) sempre che non vi siano interventi strutturali, non venga aumentato il numero delle unità immobiliari o non cambino i parametri urbanistici.

Rispetto agli altri interventi dell'elenco è necessario consegnare al Comune, oltre alla comunicazione,anche una relazione asseverata di un tecnico abilitato, disegni di progetto (ante, post, intra operam) e la dichiarazione di rispetto delle normative urbanistiche locali.

Per questo la Comunicazione per interventi di manutenzione straordinaria si chiama anche CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o, come a Milano, CIAL (Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera).

Il tecnico abilitato deve inoltre dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente e che gli interventi non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo. E' quindi il tecnico a caricarsi della responsabilità di dichiarare se i lavori possono essere realizzati solo con una semplice comunicazione.


Ristrutturazione di un appartamento

La CIL asseverata (CILA) è molto utilizzata per la tipica ristrutturazione di un appartamento che spesso ricade in manutenzione straordinaria. Quando invece ricade in manutenzione ordinaria è possibile cominciare i lavori senza alcuna comunicazione.

La difficoltà sta nel capire quando gli interventi sono compresi nella ordinaria o nella straordinaria. In generale quando si cambia la distribuzione degli ambienti con la demolizione e costruzione di tramezzi si ricade in manutenzione straordinaria. Quando si cambiano le finiture ed i rivestimenti in manutenzione ordinaria. Ma non è sempre semplice capire in quale tra le due categorie si ricade.

Per la ristrutturazione di un appartamento la pratica usata dagli anni '80 fino al 2010 era la DIA (Denuncia Inizio Attività) che obbligava ad attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori. La CIL invece permette di iniziare immediatamente dopo la consegna al Comune. Gli elaborati e la modulistica sono ancora molto simili alla DIA.

 

Altre opere

Le altre opere ricadenti nel comma 2 dell'Art.6 (attività edilizia libera) possono essere realizzati con una semplice comunicazione senza l'asseverazione di un tecnico abilitato.

Solitamente i comuni mettono a disposizione la modulistica che il committente può riempire e consegnare autonomamente.

 

Interventi che non obbligano a fare la CIL

Nell' Art. 6 al comma 1 sono invece individuati quegli interventi di attività edilizia libera che non necessitano di alcuna comunicazione:

-        Manutenzione ordinaria

-        Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (sempre che non alterino la sagoma dell'edificio e non prevedano la realizzazione di scale ed ascensori)

-        Alcune opere per attività di ricerca nel sottosuolo

-        I movimenti di terra per attività agricole

-        Serre mobili stagionali per attività agricola (non in muratura)

 

Presentare una CIL

La CIL può essere presentata dal proprietario dell'immobile all'ufficio tecnico del proprio Comune ma spesso è meglio che venga consegnata dal tecnico abilitato che si occupa di redigere l'asseverazione ed i disegni tecnici. Questo perchè spesso in alcuni uffici è prassi valutare la documentazione prima di protocollare.

 

A chi consegnare la CIL e gli allegati

La comunicazione va presentata all'ufficio tecnico del comune (detto anche sportello unico dell'edilizia).

Se si tratta di una comunicazione per lavori di manutenzione straordinaria (come per la ristrutturazione di un appartamento) oltre alla modulistica vanno consegnati ulteriori documenti:

-         Relazione tecnica asseverata di un tecnico

-         Elaborati grafici con disegni dell'ante, post ed intra operam

-         Durc della ditta esecutrice non antecedente a tre mesi

-         Progetto degli impianti secondo il DM 37/08 (se dovuto)

 

Chi prepara la modulistica ed i disegni

Il tecnico abilitato può essere un architetto, un ingegnere, un geometra.

Il tecnico per redigere la pratica deve essere iscritto all'Albo, avere la partita IVA e rilasciare la fattura per prestazione professionale. Questa fattura può essere utilizzata per la detrazione per ristrutturazione edilizia e può essere richiesta dal fisco per dei controlli.

 

Tempi e costi

I tempi per redigere la pratica dipendono dal tecnico incaricato, solitamente in 10 giorni lavorativi tutti gli elaborati sono pronti per essere consegnati. Dopo la protocollazione i lavori possono iniziare immediatamente. Questa è una grande differenza con la DIA che prevedeva un'attesa di 30 giorni affinchè maturasse il silenzio-assenso del Comune.

la CILA ha un costo che dipende dalle deliberazioni del Comune. A Roma il costo di una Comunicazione Inizio Lavori è di circa 250 euro per diritti di segreteria

Oltre a questo va considerato il costo del tecnico che solitamente è di 800-1300 euro ma non ci sono tariffari ed ognuno può proporre il proprio onorario.

L'introduzione della CIL prevede una maggiore responsabilità civile e penale sul tecnico che quindi deve asseverare con molta attenzione i vari documenti.

 

Iniziare i lavori

I lavori possono essere iniziati appena consegnata la pratica ma vanno conclusi entro 3 anni altrimenti è necessario presentare una proroga al comune. Al momento della conclusione non bisogna consegnare la "fine lavori" o "certificato di collaudo finale" ma alcuni comuni richiedono anche questo documento.

 

Variazione catastale

È necessario invece provvedere alla variazione catastale se gli interventi hanno comportato uncambio della distribuzione interna. La variazione permette di aggiornare la planimetria catastale e, in caso di rogito, assicurare la conformità catastale. Bisogna procedere entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori con la variazione catastale

Dopo Luglio 2010 è infatti obbligatorio prima del rogito verificare e dichiarare la conformità tra lo stato di fatto e i dati catastali dell'immobile altrimenti si rischiano pesanti sanzioni.

 

Sanzioni ed abuso edilizio

Se gli interventi realizzati ricadono in attività edilizia libera ma sono effettuati senza CIL si applica una sanzione amministrativa di 258 euro.

Se gli interventi realizzati non ricadono in attività edilizia libera è possibile ricadere campo penale con la demolizione o rimozione dell'abuso, più arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 €


CIL in sanatoria o "per lavori già eseguiti"

In caso di interventi realizzati senza comunicazione, è possibile sanare lo stato amministrativo urbanistico con una "CIL in sanatoria" o "Cil per lavori già eseguiti" pagando la sanzione di 258 euro ed i diritti di segreteria.

Questa pratica è possibile solo se i lavori sono stati effettuati dopo l'entrata in vigore della Legge 73/2010. Mentre se i lavori sono stati effettuati precedentemente bisogna procedere con la Dia in Sanatoria (Art. 37 T.U. Edilizia)

 

CIL durante i lavori

La legge prevede inoltre di autodenunciare i lavori in fase di realizzazione e presentare la CIL in ritardo al proprio comune pagando una sanzione di 86 euro.

 

15/01/2011

Fonte:

http://www.this.it

Seguici su Facebook