Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di danni cagionati dall'occupazione della proprietà privata

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di danni cagionati dall'occupazione della proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, nei casi in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità sia venuta meno, per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia dopo lo spirare del termine di dichiarazione di pubblica utilità.


 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.15119 del 17/06/2013

Relatore :

Aldo Ceccherini

Presidente :

Maria Gabriella Luccioli

 

Oggetto:

pubblica utilità --> dichiarazione di p.u. --> fonte --> piani urbanistici --> pip

Sintesi:

A norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, comma 3, il piano d'insediamento produttivo approvato ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione, ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, con l'ulteriore effetto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 16, comma 9.

Oggetto:

pubblica utilità --> dichiarazione di p.u. --> termini --> piani urbanistici --> pip --> prorogabilità termini

Sintesi:

A norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, comma 3, il piano d'insediamento produttivo approvato ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione; essendo il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità posto a presidio del diritto di proprietà, non è nel potere della pubblica amministrazione prorogare quel vincolo, ma soltanto di predisporre un nuovo strumento, che peraltro dovrebbe contenere nuovi termini per il compimento dei lavori e per l'emissione dei decreti di espropriazione.

Estratto:

« Il ricorrente, censurando il diniego della giurisdizione del giudice ordinaria da parte della corte territoriale, denuncia la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 27, che stabilisce la durata decennale della dichiarazione di pubblica utilità dei piani di insediamento produttivo; termine non prorogabile, e, nella specie, di fatto neppure prorogato, rispetto al quale il decreto di espropriazione doveva ritenersi emesso in carenza assoluta di potere. Il ricorso è fondato. E' da premettere che, a norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, comma 3, il piano d'insediamento produttivo approvato ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione, ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, con l'ulteriore effetto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 16, comma 9. Il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità è previsto dunque dalla legge, ed è posto a presidio del diritto di proprietà, avendo la giurisprudenza della Corte costituzionale ripetutamente negato la possibilità di imporre o reiterare vincoli espropriativi a tempo indeterminato. Ne consegue che non è nel potere della pubblica amministrazione prorogare quel vincolo, ma soltanto di predisporre un nuovo strumento, che peraltro dovrebbe contenere nuovi termini per il compimento dei lavori e per l'emissione dei decreti di espropriazione; sicchè l'approvazione della variante avvenuta nel 1991, che peraltro non recava alcuna disposizione interpretabile nel senso della decorrenza di un nuovo termine di efficacia della precedente dichiarazione di pubblica utilità, non ha alcuna rilevanza nella presente controversia. La dichiarazione di pubblica utilità viene meno contestualmente alla scadenza dell'efficacia del piano, essendo escluso anche che l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto possa assumere rispetto ad essa una funzione vicariante o sostitutiva (Cass. 5 marzo 1999 n. 1861). »

 

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> giudice ordinario, in generale

Sintesi:

Nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perchè a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> occupazione illegittima --> occupazione appropriativa ed usurpativa --> occupazione usurpativa o sine titulo

Sintesi:

Nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacchè la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto).

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> occupazione illegittima --> dichiarazione di pu --> perdita di efficacia

Sintesi:

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di danni cagionati dall'occupazione della proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, nei casi in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità sia venuta meno, per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia dopo lo spirare del termine di dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto:

« Da ciò discende che la detenzione e la trasformazione del fondo di proprietà privata, dopo la cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, costituiscono comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione in carenza assoluta di potere. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, infatti, nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perchè a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. In particolare, nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacchè la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto), e così pure i casi in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o - come nella fattispecie di causa - per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia (Cass. sez. un. 13 giugno 2006 n. 13659; v. anche la recente Sez. un. 23 gennaio 2012 n. 832). Nella presente controversia deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in forza del principio di diritto per il quale: spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di danni cagionati dall'occupazione della proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, nei casi in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità sia venuta meno, per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia dopo lo spirare del termine di dichiarazione di pubblica utilità. »

 

 

03/09/2013

 

Fonte:

http://www.esproprionline.it

 


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