Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), permesso di costruire e Super-DIA (DIA alternativa al permesso di costruire)

Lo sportello unico per l'edilizia diventa riferimento esclusivo per il rilascio di un titolo abilitativo. Per il permesso di costruire è il responsabile del procedimento a decidere se ricorrere alla conferenza di servizi per acquisire gli atti di assenso, mentre per la Super-DIA richiede nuove asseverazioni. Devono essere pienamente attuative le disposizioni del decreto Sviluppo (Dl 83/2012) intende a semplificare il rapporto tra il privato e la PA e a ridurre gli adempimenti a carico del richiedente.

Il pacchetto di misure - varate con la legge di conversione lo scorso agosto e volte alla semplificazione delle autorizzazioni in materia edilizia - dovevano essere messe in atto dai Comuni in un tempo di 6 mesi. Tempo scaduto lo scorso 11 febbraio. Tutti i Comuni devono essersi ormai adeguati alla novità che riguardano lo sportello unico, il permesso di costruire, la conferenza di servizi e la Super-DIA.

Lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) 

Ottenere un'autorizzazione  per un intervento edilizio richiede ora meno passaggi presso le varie amministrazioni. Ogni privato deve colloquiare esclusivamente con  lo sportello unico, attraverso il quale può seguire l'iter amministrativo. Tutti i pareri e nulla osta dovuti dalle amministrazioni - cui compete la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità - devono essere acquisiti dallo sportello unico, anche mediante conferenza di servizi. Le amministrazioni coinvolte non possono comunicare con il privato, ogni comunicazione all'interessato arriva tramite lo Sportello.

Inoltre per il rilascio o la formazione del titolo non può essere richiesto alcun documento, compresi quelli catastali, di cui la pubblica amministrazione non sia già in possesso. L'amministrazione ha infatti l'obbligo di acquisirli d'ufficio.

 

Permesso di costruire 

Alcune novità riguardano anche il permesso di costruire. Per il suo rilascio tutti gli atti di assenso - ricadono tra questi i pareri dell'ASL, dei Vigili del fuoco, le autorizzazioni dell'ufficio tecnico della regione per le costruzioni in zone sismiche, le autorizzazioni paesaggistiche e i nullaosta costruzioni ricadenti in aree naturali  protette - devono essere acquisiti dallo sportello unico. E' il RUP a valutare se sia più conveniente, in termini di tempi, indire una conferenza di servizi oppure acquisire gli atti direttamente.

Se in prima battuta la conferenza di servizi non è più obbligatoria, può diventarlo in seguito. Infatti se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire non si sia giunti ad intese, oppure una o più amministrazioni non si siano pronunciate o abbiano espresso parere negativo (ma non di incompatibilità dell'intervento), il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi. Le amministrazioni che si siano espresse favorevolmente possono non parteciparvi ed inviare esclusivamente i loro atti di assenso.

 

La Super-DIA

Pienamente operative devono essere anche le disposizioni che riguardano la cosiddetta Super-DIA (DIA alternativa al permesso di costruire). La Super-DIA viene semplificata e resa più simile alla SCIA: atti e pareri rilasciati da organi e enti  sono sostituiti da autocertificazioni del privato e da asseverazioni del tecnico, seppure con le dovute esclusioni.  Il professionista certifica la sussistenza dei requisiti di legge andando a sostituire i diversi pareri: quello geologico, acustico, sul risparmio energetico, relativo alle fasce di rispetto, etc..

Alcuni atti, però, non possono essere sostituiti da asseverazioni. Ne sono esclusi : l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta per le aree naturali protette; per la prevenzione incendi fanno fede le nuove regole stabilite dal DPR 151/2011. La regola generale è quella fissata anche per la SCIA: le certificazioni del professionista non possono essere prodotte nei casi in cui vi sono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né possono sostituire atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, né quelli previsti dalla normativa sismica o comunitaria.

22/02/2013

Fonte:

http://www.professionearchitetto.it