Terzo Conto Energia: critiche

Dopo essere stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, emergono chiare le problematiche connesse al decreto.


14 settembre 2010

Nuove polemiche sul Terzo Conto Energia approvato a luglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto, come abbiamo scritto, regola gli incentivi e gli aiuti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica per il periodo che va dal 2011 al 2013 e detta, al tempo stesso, le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Il nuovo Conto energia si applica solamente agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 e prevede l’aumento a sei classi di potenza, ma prevede anche una semplificazione a due sole tipologie: quelle realizzate su edifici e quelle posizionate sui cosiddetti “altri impianti”.

È inoltre previsto l’aumento del tetto della potenza incentivabile a 8.000 MW nel periodo fino al 2020 e a 3.000 MW nel triennio 2011-2013. A questi si possono poi aggiungere i 300 MW incentivabili per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e altri 200 MW per gli impianti a concentrazione solare.

Inoltre, viene prorogato il termine massimo per richiedere la concessione degli incentivi al GSE da 60 a 90 giorni.
La durata del Conto Energia rimane invariata a 20 anni, così come il regime di scambio sul posto rimane fisso a 200 KW.

Un grosso problema riguarda il grande numero di richieste di installazione di impianti pervenute al GSE negli ultimi tempi. Un numero – sembrerebbe – di molto superiore al fabbisogno nazionale e alla capacità della rete di distribuzione. Probabilmente questo fenomeno è dovuto al timore di un taglio degli incentivi che, si legge, è già stato fissato e che sarà graduale per ogni quadrimestre del 2011, mentre tra il 2012 e 2013 sarà del 6% annuo.

«La parola incentivo – ha dichiarato Guido Bortoni, capo del dipartimento per l’energia del ministero dello Sviluppo Economico, in occasione di EnergyLab all’Università Bicocca di Milano – non va associata, sempre e comunque, all’erogazione di contributi pecuniari a supporto delle iniziative che si intendono promuovere e a valere sulle finanze pubbliche o sulle bollette energetiche dei consumatori. Va piuttosto recuperato il significato originale del termine che contempla qualunque schema o meccanismo in grado di contribuire al raggiungimento di obiettivi prefissati».

Dello stesso parere è anche Gianni Chianetta, presidente di Assosolare che a Virgilio Go Green ha dichiarato: «Quando, finalmente, il costo per ogni Kwh prodotto tramite impianto fotovoltaico sarà pari al costo prodotto da un impianto fossile, allora saremo indipendenti dai finanziamenti governativi. E questo scenario non è così lontano. Secondo i nostri studi, infatti, potrebbe essere una realtà plausibile già fra qualche anno».

Sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n, 139 recante “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Con il provvedimento in argomento viene precisato che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, indicati nell’elenco riportato nell’allegato I che contiene 39 tipologie.Con tale Decreto vengono snellite una serie di attività, attribuendo in capo all’amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi. L’elenco degli interventi “di lieve entità” è contenuto nell’allegato al Decreto. Rientrano tra gli interventi di lieve entità 39 tipologie di lavori contenute nell’Allegato 1, come incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizione e ricostruzione nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
Procedure più snelle anche per interventi sulle coperture degli edifici esistenti, installazione di tende da sole, adeguamento alla normativa antisismica, realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, porticati, chioschi, volumi tecnici, recinzioni, installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a 25 metri quadri e abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di procedimento semplificato, per la relazione paesaggistica deve essere utilizzato un modello di scheda di cui al comma 2 dell’articolo 2, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato deve attestare, altresì. la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. L’autorizzazione paesaggistica semplificata e’ immediatamente efficace ed e’ valida 5 anni.
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata dalla relazione paesaggisti cadi un tecnico abilitato, indicante lo stato dell’area interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

L’amministrazione competente effettua accertamenti e valutazioni entro 30 giorni. In caso di parere negativo il procedimento può essere concluso in anticipo. In caso di valutazione negativa l’interessato ha a disposizione 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Se la domanda viene rigettata è possibile chiedere una pronuncia del soprintendente, che si esprime nell’arco di 30 giorni. In caso di valutazione positiva l’amministrazione competente entro 30 giorni trasmette alla Soprintendenza una proposta di accoglimento della domanda. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, il parere vincolante viene espresso in 25 giorni. Se il parere vincolante non viene espresso nei termini previsti, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione nei 5 giorni successivi senza indire la Conferenza di Servizi. Il regolamento è immediatamente applicabile nelle regioni a statuto ordinario. Dal momento che le disposizioni sono attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno a disposizione 180 giorni per adottare le norme utili a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata. I tempi ristretti e la carenza di personale preoccupano i soprintendenti, secondo i quali la semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche per i piccoli interventi, che talvolta generano un impatto significativo, potrebbe tradursi in controlli sommari.

Il decreto del 20 luglio 2010 n. 1820/DecA/73 contiene la circolare esplicativa in materia di Serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente per oggetto “competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n. 10/3 del 12/03/2010. Riapprovazione linee guida” . Brevemente indichiamo i contenuti fondamentali della circolare.
Anzitutto nel decreto vengono indicati i requisiti per poter qualificare la serra fotovoltaica effettiva, che sono:

  1. - Qualifica di imprenditore agricolo
  2. - Capacità agricola adeguata
  3. - Livello di illuminamento pari o superiore al 75%.

Viene, inoltre, stabilita la competenza dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura quale Amministrazione procedente per il rilascio dell’autorizzazione unica e vengono indicati tempi e procedure per convalidare o recuperare le pratiche pregresse già inoltrate ad altre amministrazioni.

 

 

Fonte: http://www.blogtecnico.com

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