Nuove iniziative imprenditoriali regime agevolato - Parte 2

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità: sarà perciò sufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunché.

In secondo luogo, l’IVA è calcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciò meno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purché si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non è sottoposto ad alcuna ritenuta.

Infine, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo non va a sommarsi con gli altri redditi del contribuente, bensì è tassato a parte: esso è infatti soggetto ad un’imposta sostitutiva del 10%.
Il confronto con il “regime agevolato per i contribuenti minimi” (o “forfettone”) è complesso, e la scelta fra un regime e l’altro dipende da parecchi fattori cui occorre dare una personale valutazione di preferenza.

Il “forfettone” ha dalla sua l’esenzione dall’IRAP e dagli studi di settore, cui invece gli aderenti al “forfettino” sono sottoposti. Inoltre, l’applicazione rigorosa del principio di cassa consente agli aderenti al “forfettone” di scaricare subito dal reddito tutte le spese dei beni strumentali (non soggette ad ammortamento), e di essere tassati solo per i compensi effettivamente incassati.

Di contro, gli aderenti al “forfettino” possono vantare un’aliquota per l’imposta sostitutiva IRPEF più bassa (10% anziché 20%) e, soprattutto, la possibilità di scaricare l’IVA sugli acquisti, cosa che ai “minimi” è negata.

In entrambi i casi, comunque, il contribuente è esentato dalla tenuta della contabilità e dagli ordinari versamenti infrannuali.

Si è già accennato al fatto che, qualora in corso d’anno siano superate le soglie di volume d’affari richieste per l’adesione al regime del “forfettino”, si decade dall’agevolazione.
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.

La regola generale, infatti, è quella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.

Se però avviene che la soglia è superata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonché affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.

Bisogna cioè agire come se, per quell’anno, al “forfettino” non si fosse aderito affatto.
Infine, va ricordato che agli aderenti al regime contabile delle nuove iniziative il legislatore ha attribuito un’ulteriore agevolazione: essi hanno la possibilità di ottenere un tutoraggio gratuito da parte dell’Agenzia delle Entrate, purché se ne faccia richiesta al momento dell’apertura dell’attività. In questo caso, infatti, si ha diritto all’assistenza di un funzionario pubblico che assiste il contribuente per ogni adempimento fiscale.

Il tutoraggio, però, può avvenire esclusivamente per via telematica. In questo senso, l’aderente al “forfettino” deve provvedere a dotarsi delle necessarie apparecchiature informatiche. Gli viene comunque riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute a questo scopo, fino ad un limite massimo pari a € 309,87.

 

23/12/2008

Fonte: http://www.reteingegneri.it