L'art. 6 D. Lgs. n. 228/2001 non si applica ai terreni agricoli che facciano parte del patrimonio disponibile

L'art. 6, co. 1 e 4, D. Lgs. n. 228/2001 non si applica ai terreni agricoli che facciano parte del patrimonio disponibile.


 

Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n.3824 del 15/07/2013

Relatore :

Luigi Massimiliano Tarantino

Presidente :

Carmine Volpe

 

Oggetto:

giudizio --> legittimazione attiva --> soggetti --> associazioni di categoria

Sintesi:

Non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali quando l’interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, sussistendo in questo caso un conflitto di interessi con alcuni dei suoi associati.

Oggetto:

giudizio --> legittimazione attiva --> giusto procedimento

Sintesi:

La legittimazione ad agire non può discendere automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale, atteso che quest’ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, requisito necessario, invece, per riconoscere in capo a chi agisce la legittimazione processuale.

Estratto:

« 2. Preliminarmente, va confermata la statuizione del TRGA di Trento, sull’estromissione dal giudizio della Federazione provinciale C.. Infatti, secondo l’orientamento costante di questo Consiglio, non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali quando l’interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, sussistendo in questo caso un conflitto di interessi con alcuni dei suoi associati (Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2208; Id., Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2804; Id., 22 aprile 1996, n. 523). Nella fattispecie non vale a fondare la legittimazione della Federazione provinciale Coldiretti, l’asserito interesse alla legittimità degli atti impugnati, giacché la presenza di una posizione giuridica soggettiva legittimante va comunque traguardata sulla scorta di un interesse materiale concreto, che nella controversia in esame non risulta individuato. Inoltre, la potenziale contrarietà dell’azione spiegata dalla Federazione provinciale Coldiretti, che sagoma la sua reazione processuale su quella dei precedenti affittuari dei terreni, con l’interesse di quelli tra i suoi associati che hanno inteso partecipare alla procedura di gara è sufficiente, per ritenere sussistente una ragione di impedimento al riconoscimento della legittimazione a ricorrere. Del pari, la legittimazione ad agire non può discendere automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale, atteso che quest’ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, requisito necessario, invece, per riconoscere in capo a chi agisce la legittimazione processuale. »

 

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> concessione di beni pubblici --> procedura di gara

Sintesi:

Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla controversia relativa alla legittimità delle clausole che la P.A. impone in un bando per la ricerca di un contraente per la stipulazione di un contratto attivo.

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> concessione di beni pubblici --> procedura di gara

Sintesi:

Con l’esercizio di un potere pubblico di fissazione unilaterale delle regole di gara e del contenuto del contratto l’amministrazione agisce nelle vesti di autorità; mentre, a valle di ciò ed all’esito della stipulazione negoziale, la stessa amministrazione vestirà i panni del soggetto privato: pertanto, mentre nella prima fase, che si chiude con la stipulazione del contratto, la relazione giuridica tra l’amministrazione e gli odierni appellanti si atteggia nelle forme del binomio potere pubblico – interesse legittimo, nella seconda, invece, la stessa relazione giuridica si atteggia nelle forme del binomio diritto – obbligo.

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> concessione di beni pubblici --> procedura di gara

Sintesi:

Spetta al G.A. la decisione sulla controversia nella quale si contesti l’attività della P.A. in veste d’autorità e non di contraente privato: nella prima ipotesi è data al ricorrente la possibilità di stigmatizzare l’operato della P.A. che non si sia conformata a quelle regole e principi che sono strumentali al raggiungimento dell’insieme di interessi pubblici che alla stessa sono rimessi; nella seconda, invece, il privato potrà solo contestare il mancato rispetto di quelle norme alle quali deve ispirarsi qualsiasi contraente privato, chiamato ad agire entro il recinto di regole che scandiscono l’ordinario evolversi delle transazioni civili.

Estratto:

« 3. Non merita, invece, di essere condivisa la conclusione alla quale è giunto il primo Giudice, che ha rilevato il difetto di giurisdizione del g.a. in ordine all’impugnazione della clausola del bando con la quale l’amministrazione ha imposto che, all’interno della disciplina contrattuale, il prezzo pattuito per il canone d’affitto dovesse rimanere bloccato, senza possibilità di adeguamento periodico. Non appare, infatti, convincente la ricostruzione del TRGA di Trento che fa discendere la natura della posizione giuridica azionata dalla circostanza che la clausola del bando dovesse divenire oggetto della disciplina contrattuale. Nella controversia all’attenzione del Consiglio, gli appellanti hanno contestato la clausola del bando unilateralmente determinata dall’amministrazione comunale nell’esercizio di un potere autoritativo rispetto al quale gli odierni appellanti sono titolari di una posizione di interesse legittimo. Non rileva, al riguardo, che gli stessi appellanti, qualora dovessero stipulare il contratto d’affitto, perché assegnatari dei terreni all’esito della gara, in relazione alla stessa regola trasfusa nel contratto sarebbero titolari di una posizione giuridica di diritto. Il primo Giudice, infatti, finisce per confondere i piani di azione dell’attività amministrativa: con l’esercizio di un potere pubblico di fissazione unilaterale delle regole di gara e del contenuto del contratto l’amministrazione agisce nelle vesti di autorità; mentre, a valle di ciò ed all’esito della stipulazione negoziale, la stessa amministrazione vestirà i panni del soggetto privato. Sicché, mentre nella prima fase, che si chiude con la stipulazione del contratto, la relazione giuridica tra l’amministrazione e gli odierni appellanti si atteggia nelle forme del binomio potere pubblico – interesse legittimo; nella seconda, invece, la stessa relazione giuridica si atteggia nelle forme del binomio diritto – obbligo. Pertanto, spetta al giudice amministrativo la decisione sulla controversia nella quale si contesti l’attività dell’amministrazione in veste d’autorità e non dell’amministrazione in veste di contraente privato. Infatti, nella prima ipotesi sarà data agli appellanti la possibilità di stigmatizzare l’operato dell’amministrazione che non si sia conformata a quelle regole e principi che sono strumentali al raggiungimento dell’insieme di interessi pubblici che alla stessa sono rimessi. Nella seconda, invece, il privato potrà solo contestare il mancato rispetto di quelle norme alle quali deve ispirarsi qualsiasi contraente privato, chiamato ad agire entro il recinto di regole che scandiscono l’ordinario evolversi delle transazioni civili. Nonostante la censura in questione non ricada nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendosi alla presenza di un contratto attivo, non v’è dubbio che ricorre la giurisdizione generale di legittimità in omaggio al criterio della causa petendi imposto dalla carta costituzionale. Pertanto, la disamina del motivo di censura in questione non operata dal primo giudice sull’erroneo presupposto del difetto di giurisdizione del g.a. va rimessa al TRGA di Trento ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. »

 

Oggetto:

demanio e patrimonio --> patrimonio disponibile --> terreni agricoli --> affitto

Sintesi:

L'art. 6, co. 1 e 4, D. Lgs. n. 228/2001 non si applica ai terreni agricoli che facciano parte del patrimonio disponibile.

Estratto:

« 4. Non può, invece, condividersi la ricostruzione della disciplina operata dagli appellanti che, operando una lettura forzata dei commi 1 e 4 dell’art. 6, del d.lgs. n. 228/2001, desumono dall’utilizzo della congiunzione “anche” l’applicabilità ai beni disponibili della disciplina prevista per i beni demaniali e per quelli indisponibili. Così trascurando non solo la rubrica della norma: “Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili” e la mancata indicazione esplicita dei beni patrimoniali disponibili, ma anche il carattere eccezionale di una simile prospettazione ricostruttiva, che finirebbe per far coincidere la disciplina dell’affitto di beni demaniali e patrimoniali indisponibili con quella dei beni patrimoniali disponibili in assenza di un’espressa previsione e nonostante la grande distanza che, specie sotto il profilo teleologico, giuridicamente separa le citate categorie. »

 

Oggetto:

demanio e patrimonio --> patrimonio disponibile --> terreni agricoli --> affitto

Sintesi:

Non può sostenersi l’ultravigenza del meccanismo di selezione degli affittuari dei fondi rustici disposto dalla legge 203/1982, dal momento che le sentenze n. 318/2002 e n. 351/2004 della Corte costituzionale hanno determinato non solo il venir meno del meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del R.D.L. 589/1939 ma hanno impedito la possibilità di utilizzare quelle modalità selettive degli affittuari, stabilite con l’art. 6 D. Lgs. 228/2001, che ruotavano attorno alla determinazione del canone di equo affitto che il giudice delle leggi aveva censurato.

Estratto:

« 4.2. Allo stesso tempo non può sostenersi l’ultravigenza del meccanismo di selezione degli affittuari dei fondi rustici disposto dalla l. n. 203/1982. Le sentenze della Corte costituzionale n. 318/2002 e n. 351/2004, hanno determinato non solo il venir meno del meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976, ma hanno sostanzialmente impedito la possibilità di utilizzare quelle modalità selettive degli affittuari, stabilite con l’art. 6, del citato d.lgs. n. 228/2001, che ruotavano attorno la determinazione del canone di equo affitto censurato dalla Consulta. Pertanto, venuta meno quella disciplina correttamente l’amministrazione ha fatto applicazione del dettato dell’art. 39, L.P. Trento, n. 23/1990. Né può invocarsi l’applicazione del meccanismo contenuto nell’art. 105 dello Statuto speciale di autonomia, secondo il quale in mancanza di una norma provinciale si applica la disciplina statale, perché, da un lato una simile lacuna non si registra; dall’altro, la norma statale invocata vale solo per i beni demaniali e per quelli patrimoniali indisponibili. Ne è una riprova, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, proprio il comma 2-bis introdotto nell’art. 39 dall’art. art. 45 L. P. Trento, n. 2/2009, che è chiaramente disposizione innovativa del precedente panorama giuridico, non applicabile ratione temnporis alla fattispecie de qua. »

 

Oggetto:

demanio e patrimonio --> patrimonio disponibile --> terreni agricoli --> affitto

Sintesi:

In materia di scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di affitto di un terreno agricolo, rientra nella piena discrezionalità della P.A. in assenza di diverse indicazioni normative prevedere che l'offerta sia ancorata alla tipologia di coltura e non al singolo lotto e che il prezzo a base d'asta sia fissato in ragione della tipologia colturale e non delle dimensioni del lotto.

Estratto:

« 6. Risulta infondato anche l’ulteriore motivo di censura con il quale gli appellanti contestano la scelta dell’amministrazione di ancorare l’offerta alla tipologia di coltura e non al singolo lotto e di fissare un prezzo a base d’asta in ragione della tipologia colturale e non delle dimensioni del lotto. Rientra, infatti, nella piena discrezionalità dell’amministrazione in assenza di diverse indicazioni normative una soluzione siffatta, che raggiunge l’obiettivo di ottenere il maggior profitto possibile, valorizzando, al contempo, la tipologia di coltura rispetto alle dimensioni del lotto, cercando così di favorire il mantenimento di un sistema di coltivazione diffuso, in grado di premiare la specificità delle singole coltivazioni. Sotto questo profilo, inoltre, appare del tutto logica la scelta di agganciare l’esercizio del diritto di prelazione alla media dei prezzi offerti, piuttosto che alla miglior offerta presentata, seguendo un meccanismo che, da un lato, salvaguarda la posizione dei precedenti affittuari; dall’altro, evita di premiare offerte che generino posizioni per gli affittuari offerenti non sostenibili nel lungo periodo. Senza dire che a tutela dei precedenti affittuari titolari del diritto di prelazione i bandi prevedevano la facoltà di scelta dell’appezzamento. »

 

30/08/2013

 

Fonte:

http://www.patrimoniopubblico.it

 


 

 

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