Detrazione 50% ristrutturazione abitazione: i lavori che sono ammessi (3/4)
Su singole unità immobiliari di edifici residenziali di qualsiasi categoria catastale ed anche sulle rispettive pertinenze sono validi i seguenti interventi (come definiti nell' Art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01):
- Manutenzione straordinaria (art. b)
- Restauro e risanamento conservativo (art. c)
- Ristrutturazione Edilizia (art. d)
Nelle singole unità immobiliari non è possibile detrarre gli interventi di manutenzione ordinaria salvo che gli stessi siano compresi in altri interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria.
Ad esempio:
Se voglio tinteggiare la mia casa, cambiare i rivestimenti dei bagni, il pavimento del soggiorno e tutti gli infissi rientro tra gli interventi di manutenzione ordinaria e quindi (anche se i lavori sono lunghi e costosi) non posso accedere alla detrazione del 36%.
Se però insieme ai lavori precedentemente elencati demolisco una parete (ad esempio per unire la cucina con il soggiorno) rientro nella manutenzione straordinaria e posso detrarre tutti i lavori (anche quelli che inizialmente erano esclusi).
La differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria non è di facile comprensione. Maggiori approfondimenti in questo articolo sull' attività edilizia libera
Parti comuni degli edifici residenziali
Sulle parti comuni (indicate nell'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile) degli edifici residenziali sono permessi i seguenti interventi:
- Manutenzione ordinaria (art. a)
- Manutenzione straordinaria (art. b)
- Restauro e risanamento conservativo (art. c)
- Ristrutturazione Edilizia (art. d)
Quindi a differenza delle singole unità immobiliari, nelle parti comuni degli edifici residenziali sono inclusi anche gli interventi di manutenzione ordinaria. Le spese saranno divise tra i condomini a seconda dei millesimi.
Inoltre si può accedere alla detrazione
- Per ricostruzione o ripristino dell'immobile in seguito ad evento calamitoso e contestuale dichiarazione dello stato di emergenza.
- Per l'installazione di ascensori o montacarichi destinati all'eliminazione della barriere architettoniche
- Per la realizzazione di posti auto pertinenziali e/o autorimesse
- Interventi edilizi utili al miglioramento della mobilità dei portatori di handicap gravi
- Per la spese di rimozione e smaltimento dell'amianto
- Per interventi volti a prevenire gli infortuni domestici (ad esempio impianti non a norma, installazione corrimano, etc)
- Interventi utili a prevenire azioni penali illecite come furti o aggressioni nelle case (porte blindate, casseforti, cancellate)
- Per le spese di progettazione, perizie, sopralluoghi e le spese professionali
- Le spese per l'acquisto di materiali
- Le spese per le autorizzazioni edilizie e per gli oneri di urbanizzazione
Potranno, pertanto costituire utile base di calcolo per il conteggio dell’agevolazione fiscale:
- I costi di progettazione dei lavori
- L' acquisto dei materiali utilizzati per le opere di ristrutturazione
- I costi relativi ai servizi di esecuzione dei lavori e le altre prestazioni professionali richieste,
- La relazione di conformità per gli impianti
- Le perizie, i sopralluoghi
I diritti pagati per l’ottenimento di autorizzazioni, dichiarazioni di inizio attività, concessioni, e perfino i bolli relativi alla documentazione e gli oneri di urbanizzazione.
E per l'IVA (imposta sul valore aggiunto)?
Anche l’Iva pagata sui lavori (di norma, pari al 10% della base imponibile) può rientrare all’interno del calcolo di quanto costituisce perimetro di risparmio fiscale, con conseguente incremento dei rimborsi.
Detrazione e Piano Casa
Il Piano Casa è una normativa che, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, permette di ampliare gli immobili. La Legge concede bonus volumetrici anche se l'immobile viene demolito e ricostruito.
L'Agenzia delle Entrate ha specificato come applicare la detrazione fiscale in caso di interventi ricadenti nel Piano Casa.
- In caso di solo intervento di ampliamento, senza alcuna ristrutturazione della parte di immobile preesistente non è possibile accedere alla detrazione.
- In casi di ampliamento e ristrutturazione dell'immobile preesistente è possibile usufruire della detrazione solo per la parte di immobile preesistente
- In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non si applica la detrazione perchè l'intervento viene considerato come una "nuova costruzione".
- In caso di sola demolizione-ricostruzione è possibile usufruire della detrazione solo se viene mantenuta la sagoma della preesistenza.
18/06/2012
Fonte: