Destinazione area ad uso pubblico esclude edificabilità

La destinazione dell'area assoggettata a vincolo conformativo ad insediamento di pubblica struttura destinata a servizio pubblico non consente di attribuire alla stessa natura edificatoria, nè può pervenirsi ad attribuire tale qualità, a ragione della previsione della realizzabilità ad iniziativa privata o promiscua pubblica e privata, in tal modo invero confondendosi l'edilizia privata con l'edilizia affidata anche a privati, ma pur sempre per la realizzazione di opere di interesse pubblico.


 

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n.15401 del 19/06/2013

Relatore :

Rosa Maria Di Virgilio

Presidente :

Salvatore Salvago

 

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> comparto virtuale

Sintesi:

Il comparto, sconosciuto al P.R.G., non ha indice territoriale proprio, e costituisce una creazione che non ha a che fare con gli indici territoriali veri, che riguardano le zone edificatorie ed ancor meno con gli indici fondiari.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> comparto virtuale --> rapporto con la zonizzazione

Sintesi:

Il criterio comprensoriale è stato ritenuto in contrasto con il sistema di pianificazione vigente, fondato, come più volte rilevato dalla Corte cost. (vedi sent. 261/1997) "sulla scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie(aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra)" e nell'ambito di essa sulla ripartizione, da parte degli strumenti urbanistici, dell'intero territorio in zone omogenee.

Estratto:

« Infondata è altresì la prospettata valutazione delle aree secondo l'indice di edificabilità media del comparto, senza "parcellizzazione" delle singole aree. Ed invero, premesso che ad ogni singola area soggetta a specifica destinazione va applicato il corrispondente criterio di stima, senza che possa adottarsi altro criterio di media o di effettività (così la pronuncia 26615/2008), va rilevato che il comparto, sconosciuto al P.R.G., non ha indice territoriale proprio,e costituisce una creazione che non ha a che fare con gli indici territoriali veri, che riguardano le zone edificatorie ed ancor meno con gli indici fondiari; sin dalla sentenza 5262/1993, il criterio comprensoriale è stato ritenuto in contrasto con il sistema di pianificazione vigente, fondato,come più volte rilevato dalla Corte cost. (vedi sent. 261/1997) "sulla scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie(aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra)" e nell'ambito di essa sulla ripartizione, da parte degli strumenti urbanistici, dell'intero territorio in zone omogenee. »

 

Oggetto:

giudizio --> determinazione giudiziale dell'indennità --> poteri del giudice

Sintesi:

Il primo compito cui è tenuto il giudice del merito per la determinazione sia delle indennità di espropriazione legittima sia degli indennizzi di natura risarcitoria dovuti per le espropriazioni illegittime o anomale, quali la cd. occupazione espropriativa, è quello di accertare la destinazione "legale" del terreno; la relativa indagine deve essere compiuta d'ufficio esclusivamente in base alla classificazione urbanistica dell'area, perciò indipendentemente dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonchè da quelli suggeriti dal c.t.u. nel compiere la valutazione; ed indipendentemente (a fortiori) dalle prospettazioni, dalle richieste nonchè da asserite ammissioni al riguardo delle parti.

Estratto:

« Ciò posto, si deve rilevare che è erronea la ritenuta preclusione della diversa classificazione alla stregua del comportamento del Comune, atteso che è costante l'orientamento, secondo il quale "il primo compito cui è tenuto il giudice del merito per la determinazione sia delle indennità di espropriazione legittima sia degli indennizzi di natura risarcitoria dovuti per le espropriazioni illegittime o anomale, quali la cd. occupazione espropriativa, è quello di accertare la destinazione "legale" del terreno; e che la relativa indagine deve essere compiuta di ufficio esclusivamente in base alla classificazione urbanistica dell'area: perciò indipendentemente dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonchè da quelli suggeriti dal c.t.u. nel compiere la valutazione; ed indipendentemente (a fortiori) dalle prospettazioni, dalle richieste nonchè da asserite ammissioni al riguardo delle parti (Cass. sez. un. 35/2001, nonchè 6176/2003, 15247/2001, 9390/2011). »

 

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> bipartizione --> possibilità legali di edificazione --> prevalenza ed autosufficienza

Sintesi:

Un'area va ritenuta edificabile per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo il criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> funzionale agli scopi pubblici --> a esclusivo scopo pubblicistico

Sintesi:

La qualità edificatoria di un terreno va esclusa nel caso in cui per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione urbanistica.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> funzionale agli scopi pubblici --> a iniziativa promiscua pubblico privata

Sintesi:

Per rendere edificatorio il terreno non è sufficiente che l'intervento pubblico sia realizzabile in astratto anche ad iniziativa privata, dovendo ciò essere il risultato di una scelta politica programmatoria ricorrente solo quando gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificamente compresi nelle previsioni pianificatorie), anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> funzionale agli scopi pubblici --> a esclusivo scopo pubblicistico --> realizzabilità da parte del privato

Sintesi:

La destinazione dell'area assoggettata a vincolo conformativo ad insediamento di pubblica struttura destinata a servizio pubblico non consente di attribuire alla stessa natura edificatoria, nè può pervenirsi ad attribuire tale qualità, a ragione della previsione della realizzabilità ad iniziativa privata o promiscua pubblica e privata, in tal modo invero confondendosi l'edilizia privata con l'edilizia affidata anche a privati, ma pur sempre per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

Estratto:

« Parimenti erronee sono le ulteriori due argomentazioni addotte dalla Corte perugina a fondamento della ritenuta edificabilità. Ed infatti, come di recente ribadito nella pronuncia 9390/2011, posto che un'area va ritenuta edificabile per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo il criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale (così Cass. 3146/06, 3838/04, 10570/03), tale qualità va esclusa nel caso in cui "per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione urbanistica(da ultimo: Cass. 665/2020; 400/2010; 21396/2009; 21095/2009; 17995/2009). In questi casi, per rendere edificatorio il terreno non è sufficiente che l'intervento pubblico sia realizzabile in astratto anche ad iniziativa privata: dovendo ciò essere il risultato di una scelta politica programmatoria ricorrente solo quando gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili(e come tali specificamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento; e perciò devolvendosi esclusivamente a ciascuno strumento urbanistico il potere di stabilire se, per quali categorie di opere ed in quali zone le stesse possano venire realizzate "anche attraverso l'iniziativa economica privata" (Cass. 2605/2010; 21095/2009, 15616/2007; 15389/2007)". Da ciò consegue che la destinazione dell'area assoggettata a vincolo conformativo ad insediamento di pubblica struttura destinata a servizio pubblico non consente di attribuire alla stessa natura edificatoria, nè può pervenirsi ad attribuire tale qualità, a ragione della previsione della realizzabilità ad iniziativa privata o promiscua pubblica e privata, in tal modo invero confondendosi l'edilizia privata con l'edilizia affidata anche a privati, ma pur sempre per la realizzazione di opere di interesse pubblico (sul principio, tra le ultime, le pronunce 15213/2010 e 22961/2007). »

05/09/2013

Fonte:
http://www.esproprionline.it

 


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