La concessione di suolo pubblico all’interno del centro storico, ove sono coinvolti interessi storico-culturali e la salubrità ambientate in materia di inquinamento acustico e atmosferico, non è suscettibile di essere assunta per silenzio-assenso.
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TAR Lazio, Sezione II ter Roma, sentenza n.3424 del 04/04/2013
Relatore :
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Mario Oreste Caputo
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Presidente :
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Maddalena Filippi
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Oggetto:
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demanio e patrimonio --> concessione e autorizzazione --> occupazione suolo pubblico --> casistica
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Sintesi:
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La destinazione di un'area a sosta tariffata, strumentale alla regolarità del traffico e del parcheggio nella rete viaria all’interno del centro storico, è di per sé ostativa alla concessione in uso esclusivo ad un esercizio pubblico.
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Oggetto:
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demanio e patrimonio --> concessione e autorizzazione --> occupazione suolo pubblico --> silenzio assenso, inapplicabilità
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Sintesi:
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La concessione di suolo pubblico all’interno del centro storico, ove sono coinvolti interessi storico-culturali e la salubrità ambientate in materia di inquinamento acustico e atmosferico, non è suscettibile di essere assunta per silenzio-assenso.
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Estratto:
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« Aggiungasi che in ogni caso la concessione di suolo pubblico all’interno del centro storico, ove sono coinvolti interessi storico-culturali e la salubrità ambientate in materia di inquinamento acustico e atmosferico, non è suscettibile, ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 l. 241/90, di essere assunta per silenzio-assenso. Conclusione, questa, confortata dal recente dato positivo: l’art. 2 d.Lgs 26 giugno 2010 n. 85, in tema di c.d. federalismo demaniale, prescrive che, nel processo di valorizzazione dei beni demaniali, l’ente locale dispone “del bene nell’interesse della collettività rappresentata…” assicurando “l’informazione della collettività..”. Vale a dire che nell’ambito del (pur) declamato principio di semplificazione (art. 2, comma 5, lett. b) d.Lgs. cit.) la gestione del bene pubblico è conformata alla pubblicità, alla partecipazione, all’istruttoria e, conseguentemente, all’adozione del provvedimento che dia espressamente conto del percorso seguito per valorizzare il bene pubblico. Né sussistono la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 e l’eccesso di potere per travisamento dello stato dei luoghi. Sotto il primo profilo, il diniego impugnato è atto vincolato in ragione del fatto che l’area oggetto di concessione è già destinata a sosta tariffata. Detta destinazione, strumentale alla regolarità del traffico e del parcheggio nella rete viaria all’interno del centro storico, è ex se ostativa all’occupazione in uso esclusivo all’esercizio pubblico. Sicché la natura dell’atto impugnato in una con la richiamata motivazione (cfr., Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8218; Id., sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1241) depongono per l’infondatezza della censura in esame. »
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29/07/2013
Fonte:
http://www.patrimoniopubblico.it
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