CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI - Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri

COMUNICATO

APPROVAZIONE DEL CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

(Pubblicato sulla GU n. 121 del 26-5-2007)

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed a seguito di audizione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato modificato il codice di deontologia professionale dei geometri.

(Omissis).

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del geometra iscritto all'albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un organo istituzionale.

(Omissis).

 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

SOMMARIO

Introduzione

Titolo I — Dei principi generali

Sezione I - Ambito

Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale

Titolo II — Della condotta

Sezione I - Dei valori sociali

Sezione II - Della sleale concorrenza

Sezione III - Della pubblicità

Sezione IV - Rapporti con i colleghi

Sezione V - Rapporti con il consiglio

Sezione VI - Rapporti con i praticanti

Titolo III — Della prestazione

Sezione I - Dell’incarico

Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua

Sezione III - Della segretezza

Sezione IV - Dei rapporti esterni

Sezione V - Dei rapporti con i committenti

Titolo IV — Sanzioni disciplinari

Titolo V — Disposizioni finali

INTRODUZIONE

Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall’ordinamento professionale, il quale, fra l’altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo.

L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.

Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

- Titolo I: dei principi generali;

- Titolo II: della condotta;

- Titolo III: della prestazione;

- Titolo IV: sanzioni disciplinari;

- Titolo V: disposizioni finali.

In particolare, il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poichè la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonchè ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

TITOLO I

Dei principi generali

Sezione I

Ambito

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano l’attività del Geometra iscritto all’Albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della Professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un’unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale. Codice di deontologia professionale dei Geometri

Sezione II

Prestazione d’opera intellettuale

4. Il geometra libero professionista esercita un’attività che ha per oggetto la prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l’iscrizione all’albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell’incarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l’idoneità dell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell’incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta.

5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale secondo " scienza" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, " coscienza" ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, " diligenza" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.

TITOLO II

Della condotta

Sezione I

Dei valori sociali

6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari.

7. Il geometra deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale, mediante l’apprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l’attività professionale.

8. Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria.

9. Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti.

Sezione II

Della sleale concorrenza

10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.

Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:

a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o irregolare documentazione;

b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi di intermediari.

c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria.

11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d’impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti.

A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.

Sezione III

Della pubblicità

12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o giornalistiche anche in forma di intervista. È ammesso che il geometra utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso deve comunicare l’indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.

Sezione IV

Rapporti con i colleghi

13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:

- omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;

- esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;

- proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;

- assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;

- disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o di persona da lui designata;

- sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi;

14. Il geometra deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti e partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione.

Sezione V

Rapporti con il consiglio

15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.

Il geometra deve altresì:

- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo;

- informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria;

- segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria;

- rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal

Collegio di appartenenza.

16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell’interesse degli iscritti.

Sezione VI

Rapporti con i praticanti

17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari.

In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

TITOLO III

Della prestazione

Sezione I

Dell’incarico

18. Il geometra contrae con il committente un’obbligazione avente per oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.

19. L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.

20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della Professione.

21. L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve caratterizzare l’esecuzione dell’incarico professionale.

In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione.

22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria.

L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.

Sezione II

Dello svolgimento e formazione continua

23. Il geometra deve:

a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e circondariali;

b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e circondariali.

Sezione III

Della segretezza

24. Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.

Sezione IV

Dei rapporti esterni

25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto:

a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono chiamate ad esercitare;

b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti .

Sezione V

Dei rapporti con i committenti

26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere. In particolare è tenuto a:

a) concordare e definire, preventivamente, l’adempimento costituente oggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione;

b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento dell’incarico;

c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti dell’incarico ricevuto;

d) astenersi dall’espletare attività professionale in contrasto con le risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al precedente committente interessato.

TITOLO IV

Sanzioni disciplinari

27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:

a) l’avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione;

d) la cancellazione.

TITOLO V

Disposizione finale

28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti principi generali di deontologia professionale.