Guida completa al modello 770

I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari incaricati, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione.


Così l’articolo 4, comma 3bis, del D.P.R. n. 322/1998 disciplina l’obbligo, per i sostituti di imposta di trasmettere all'A.F. i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi erogati ed alle ritenute operate, ai lavoratori subordinati ed ai percettori di redditi assimilati, nonché ai lavoratori autonomi ed ai percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale. Con lo stesso strumento devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta nell’anno di riferimento.
Il modello di dichiarazione 770/2011 Semplificato, approvato con provvedimento direttoriale del 17 gennaio 2011, riserva ai dati in argomento i seguenti prospetti:
· le comunicazioni dei dati delle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e di quelli ad esso assimilati, e sono suddivise in:
PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
PARTE B – Dati fiscali;
PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
PARTE D – Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2010, per il periodo d’imposta 2009;
· le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo nonché alle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, provvigioni derivanti da vendita a domicilio, e i dati inerenti alcuni redditi diversi.

In tre distinte sezioni sono indicati i dati del dichiarante, a seconda che si tratti di soggetto individuale o societario. Nella prima sezione, il dichiarante deve indicare il codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall’atto costitutivo o, in mancanza di quest’ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni. Occorre tenere presente che:
· il codice dell’attività è quello relativo all’attività svolta in via prevalente, con riferimento al volume d’affari;
· i condomìni, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura “Condominio”.
La seconda sezione è riservata alle persone fisiche, con l’avvertenza che i dati relativi alla residenza anagrafica, o al domicilio fiscale se diverso, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione.
La terza sezione riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche. Anche in questo caso i dati relativi alle sedi sono riferiti al momento di presentazione della dichiarazione. La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale.
Un riquadro è destinato, infine, ai dati anagrafici ed alla carica rivestita dal soggetto che sottoscrive e presenta la dichiarazione. Può trattarsi del rappresentante legale o del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del sostituto d’imposta, come nel caso di decesso di quest’ultimo. In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.
Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.
Quest’anno è prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare).
Il riquadro destinato alla sottoscrizione indica, altresì, se della trasmissione telematica della dichiarazione è incaricato un intermediario. In tal caso il codice fiscale di quest’ultimo è comunicato all’A.F. insieme all’impegno a presentare la dichiarazione e all’espressione di voler ricevere o meno l’avviso telematico destinato al contribuente.

I dati da indicare nelle schede di comunicazione del mod. 770 sono quelli già certificati con il Mod. Cud 2011, con l’aggiunta di alcune informazioni necessarie all’Agenzia delle entrate per la verifica della corretta operatività del sostituto d’imposta o per la liquidazione dell’imposta definitivamente dovuta dal soggetto sostituito.
Per ciascun percipiente deve essere compilata un’unica comunicazione. Nel caso in cui a seguito di una pluralità di rapporti il sostituto abbia rilasciato più certificazioni, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, devono essere indicati cumulativamente, mentre si renderà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.
Più comunicazioni per ciascun percipiente devono, però, essere trasmesse in caso di:
– erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
– erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo in qualità di lavoratore, stante il diverso regime di tassazione;
– erogazione nell’anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con diversa aliquota.
Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d’imposta va indicato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni.

La parte Adella scheda contiene i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del codice fiscale e del domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. Per la corretta gestione delle addizionali, regionali e comunali, occorre indicare altresì il domicilio fiscale al 31 dicembre 2010 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2011, ma solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. A tal fine è necessario tenere presente che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Anche quest’anno, il punto 8 della parte A è riservato ad alcune informazioni relative all’adesione del sostituito alla previdenza complementare con l’avvertenza che tale punto deve essere compilato esclusivamente se:
· il sostituto ha versato contributi e/o Tfr presso una forma di previdenza complementare o individuale;
· il sostituto ha tenuto conto nel conguaglio dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.
Se si verifica l’obbligo di compilazione, nel punto 8 deve essere indicato uno dei seguenti codici:
1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i quali pertanto non opera il limite di cui al punto 1;
3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005;
4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. In questo caso nelle Annotazioni, con il cod. BD è indicato l’importo di Tfr destinato al fondo.
Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, nel punto 8 deve essere indicato il codice convenzionale “A” e nelle annotazioni, con il cod. BD, deve essere riportata ciascuna situazione con il relativo codice identificativo.
Nel punto 9 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
I dati indicati sono strettamente correlati a quelli economici contenuti nella parte B-dati fiscali nei punti da 53 a 58. Se, per esempio, nel punto 8 è stato indicato il codice 1, nessun importo superiore a 5.164,57 euro potrà essere dedotto dal reddito complessivo e questo sarà il valore massimo consentito nel punto 53. Diversamente, qualora sia indicato il codice 2, potrà essere dedotto qualsiasi importo versato ai fondi ivi considerati e nel punto 53 il valore può superare la predetta soglia di deduzione.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (Tfr, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:
· nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede;
· nel punto 1 (o 2) deve essere indicato l’importo di quanto liquidato all’erede (ratei, ferire non godute, ecc.), al punto 5 si indica la relativa ritenuta operata;
· nel punto 141 deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l’indennità complessivamente erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
· nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto, se si tratta di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti. Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al punto 246 il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 147 a 245.
Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al Tfr o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 247 e 248 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Una prima avvertenza riguarda l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2010 sono stati fiscalmente a carico del sostituito, dato richiesto dall’A.F. per la verifica della corretta attribuzione delle detrazioni spettanti. Le istruzioni precisano che, per ogni familiare a carico, nell’apposito riquadro finale, deve essere indicato:
· il grado di parentela barrando la relativa casella: coniuge (C), primo figlio (F1), figli successivi al primo (F), altro familiare (A), figlio portatore di handicap (D);
· il codice fiscale;
· il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai tre anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni) e la percentuale di detrazione attribuita.
Nel caso in cui nel corso del 2010 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi.
Nel punto 312 siindica la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma 1-bis dell’art. 12 del Tuir (almeno quattro figli a carico).
Punto 1. Deve essere indicato in questo punto il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è teoricamente possibile fruire della detrazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del Tuir, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir evidenziati ai successivi punti 59 e 53 (oltreché dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori).
Devono essere indicati in questo punto, in linea di massima, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementari, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc., ovviamente al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.
Per quanto attiene ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell’art. 51 del Tuir, va indicata la retribuzione convenzionale definita per l’anno 2010 dal Decreto interministeriale 21 gennaio 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Se il reddito di cui al punto 1 comprende redditi prodotti all’estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle “Annotazioni” contraddistinto dal codice AD. Diversamente per i c.d. “lavoratori frontalieri” il cui reddito, anche per l’anno 2010, continua ad essere soggetto al regime agevolato, risultando pertanto imponibile il solo importo della retribuzione che supera 8.000 euro, ed è questo l’importo da indicare nel punto 1 con segnalazione nelle “Annotazioni” (cod. AE).
Nel punto 1 deve essere indicato anche l’importo delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica, sia per quanto riguarda la prestazione maturata al 31 dicembre 2000 che quella maturata successivamente. In caso di riscatto della posizione individuale per cause diverse da quelle espressamente previste dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 252/2005 va qui indicato l’ammontare della prestazione maturata dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nel 2010.
In presenza di redditi di lavoro dipendente dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all’estero presso l’università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, si deve indicare in questo punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.
In presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL) l’ammontare complessivo di dette remunerazioni, la parte di detti compensi eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione nonché la relativa imposta operata.
Nel punto 2 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 13 del Tuir, quali:
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, purché tali funzioni non rientrino nella professione esercitata o nell’attività d’impresa;
- indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive;
- compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.);
Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati:
· l’ammontare complessivo dei redditi percepiti;
· le ritenute operate e le detrazioni spettanti.
I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 76 e 77. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, con l’avvertenza che tali importi con l’entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 sono, invece, inclusi nella retribuzione imponibile.
Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AL) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.
N.B. Il sostituto d’imposta che facoltativamente rilasci la certificazione (Cud) per redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, deve indicare l’importo di tali redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).
Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Nei punti da 93 a 96 sono indicati gli importi relativi alle somme erogate per l’incremento di produttività del lavoro, ai sensi del Decreto legge 27maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, prorogato dalla legge n. 2 del 2009 e successivamente ancora prorogato, per l’anno 2001, dalla legge n. 191/2009.
Si tratta, come noto, della possibilità di applicare alle suddette somme nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che il lavoratore (del settore privato) non abbia percepito nel 2009 redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del Tuir, di ammontare superiore a 35.000 euro lordi.
Nel punto 93 si indica la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del lavoro fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Qualora sia stata applicata, sulla suddetta somma, l’imposta sostitutiva del 10 per cento, l’importo che ne risulta è indicato nel punto 94. Qualora invece il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale importo oltre ad essere compreso nel punto 1 della sezione in esame, dovrà essere indicato anche nel punto 93, avendo cura di barrare il punto 96. In questa ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 93. Nelle annotazioni (cod. AF) deve essere indicata la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.
Nei punti da 102 a 106 vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro erogate da altri soggetti. Nel punto 102 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate, dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e, in sede di conguaglio vengano, per l’intero ammontare, assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 102 (codice fiscale del precedente sostituto), 103 (somme erogate dal precedente sostituto), 106 (indicazione della precedente tassazione ordinaria). Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

L’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta, già compreso nei punti 1 o 2, deve essere indicato nei punti 76 e 77. Ciò anche nel caso in cui:
· si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del precedente sostituto;
· si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
· nell’ipotesi di successione mortis causa, l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto.
Nei punti da 78 a 92 vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto e considerato, dal dichiarante, nel conguaglio.
Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 78 a 92.
Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i suddetti punti, al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto 80.
In particolare nel punto 78 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.
Nel punto 79 va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti, utilizzando uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell’Appendice delle istruzioni.
Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest’ultimo dovrà indicare nel presente punto il codice “8”.
Nel punto 80 occorre indicare uno dei seguenti codici:
1 – per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13 commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir;
2 – per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13 commi 5 e 5-bis del Tuir.
Nei punti 81 e 83 vanno indicati, rispettivamente, l’importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d’imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 84.
Nei punti 82 e 85 vanno indicati rispettivamente l’importo delle somme per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d’imposta e le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto comprensive anche di quelle indicate nel punto 86. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate, dal precedente sostituto, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l’intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di liquidazione di prestazioni in forma di capitale e assoggettate a tassazione separata si compilano i punti da 134 a 141. Questi punti interessano quindi:
· il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell’anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
· le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;
· le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell’anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 134 a 141 l’ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell’anno di riferimento) e dal 1° gennaio 2007, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.
Per il Tfr e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel punto 136 la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.
In caso di operazioni societarie straordinarie, nei suddetti punti devono essere indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al Tfr o alle altre indennità erogate. In particolare:
· nel punto 147 si indica la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto; per le prestazioni in forma di capitale si indica la data di iscrizione al fondo;
· nel punto 148 si indica la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dal fondo;
· nel punto 152 occorre indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d’imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.
Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno 2010, quest’ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione avvalendosi del multirigo. In particolare egli dovrà:
– esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, Tfr maturato, erogato ecc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 152 (multirigo 1);
– esporre quanto operato dal precedente sostituto d’imposta compilando esclusivamente i punti 152, 173, 193 e 239 (multirigo 2).
In caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente nell’anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno, quest’ultimo dovrà:
– esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 142 (multirigo 1);
– esporre quanto operato dal sostituto d’imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 142 (multirigo 2).
Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d’imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d’imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 152.
In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d’imposta cedente che continua la propria attività è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità. Nell’ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 152 dovrà essere indicato il codice fiscale dell’ultimo sostituto d’imposta cedente che ha erogato il Tfr.
Quanto al Tfr ed alle indennità maturate dopo il 1° gennaio 2001, nei punti da 186 a 189 si indica rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di part-time e la relativa percentuale. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di Tfr avvenuto successivamente all’1 gennaio 2001, il periodo da indicare è quello relativo alla maturazione del solo Tfr.
Nel punto 190 va indicato l’ammontare del Tfr maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e aumentato anche delle eventuali quote di Tfr versate presso il fondo istituito dall’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
Per le anticipazioni sul Tfr, l’ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell’anticipazione ovvero al 31 dicembre 2009 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). Nel punto 191 va indicato l’ammontare del Tfr erogato nel 2010 compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001.

Come di consueto, nei punti da 83 a 88 devono essere indicati i dati assicurativi relativi all’Inail riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla legge n. 63 del 1993.
Nel punto 83 deve essere indicata la “qualifica” esclusivamente nell’ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle “Ulteriori categorie” della seguente tabella:
- B Tirocinanti
- C Ricoverati
- D Detenuti
- E Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
- G Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
- H Partecipanti all’impresa familiare non artigiana
- L Partecipanti a stage
- M Iscritti alle compagnie portuali
- N Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
- P Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
- Q Medici in formazione specialistica
- Z Altri.
Nel punto 84 si indica il numero della posizione assicurativa territoriale Inail con il relativo controcodice. Nel caso in cui l’assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righi. I trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un’altra nell’ambito della stessa azienda sono, perciò da assimilare ad “inizio” e “fine” di rapporto di lavoro.
I punti 85 e 86 devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento. Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- periodo non coincidente con l’anno solare;
- modifica in corso d’anno della posizione assicurativa di riferimento.
Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell’anno di riferimento e nell’ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel punto 85 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 86, l’ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso. Nel punto 86 dovrà essere indicato il codice comunale della località nella quale l’assicurato ha svolto l’attività tutelata nel corso dell’anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l’attività assicurata. Qualora l’assicurato abbia svolto l’attività tutelata nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all’estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Se il soggetto assicurato appartiene alla categoria del personale “viaggiante”, in luogo del punto 87 deve essere compilato il punto 88, barrando l’apposita casella.

Ai dati dell’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta nel 2010 con riferimento alle imposte (dovute o a credito) del sostituito è riservata la sezione D, in cui devono essere indicate le operazioni svolte del sostituito anche se effettuate a seguito di:
· comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
· comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
· conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
· conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.
Dal modello devono, pertanto, risultare anche le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2010.
Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d’imposta cedente (ad es. cessione di ramo d’azienda), quest’ultimo procederà all’esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 103. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 2009.
Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta, il dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2010. Avvertono le “Istruzioni” che:
“Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.
L’art. 19 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta”.
Per quanto attiene l’assistenza prestata nell’anno 2010, nei punti da 1 a 75 devono essere riportati i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2010, relative:
– al saldo Irpef per il 2009 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
– alla prima rata di acconto Irpef per il 2010 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
– all’addizionale regionale all’Irpef per il 2009 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
– al saldo dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2009 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
– all’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2010 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
– all’acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
– alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2010 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante (mesi di novembre e dicembre 2010).
Il sostituto che non sia riuscito ad effettuare o a completare le operazioni di conguaglio deve compilare i punti da 103 a 135.
Il punto 103 deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:
A – cessazione del rapporto di lavoro;
B – aspettativa senza retribuzione;
C – decesso;
D – retribuzione insufficiente;
E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
F - passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

La comunicazione riguarda:
· le somme erogate nel corso del 2010 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del Tuir o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
· le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2010, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
· i corrispettivi erogati nel 2010 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
· le indennità corrisposte, nel 2010, per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1 del Tuir).
Se il percipiente è un “non residente” devono essere utilizzati anche i punti da 14 a 17 e precisamente:
· nel punto 14 indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza;
· nei punti 15 e 16, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
· nel punto 17 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell’Appendice delle istruzioni.
Per le somme contraddistinte al punto 18 dai codici “G”, “H” ed “I” riportare nel punto 19, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione; in caso di anticipazioni, nel punto 19, va indicato l’anno 2009 e deve essere barrata la casella di cui al punto 20. Nei punti 31 e 32 riportare invece l’eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.
Con l’apposita codifica è pertanto possibile distinguere nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo non prestata abitualmente fra quelle soggette ad obbligo contributivo e quelle escluse. Si segnala in particolare:
M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Nei punti 33 e 34 devono essere indicati i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 18 dal codice “C” nonché dal codice “M” o “V” in caso di redditi annui superiori a euro 5.000. Come noto, infatti, nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura, da indicare nel successivo punto 35.

04/05/2011

Fonte: http://businesstime.ejnews.eu

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