Procedura per richiedere la detrazione del 50% sul costo dei lavori di ristrutturazione edilizia: notifica preliminare, bonifico, accertamenti fiscali, documenti da conservare, perdita agevolazione (4/4)

Da Maggio 2011 la procedura è stata semplificata: non è più necessario inviare al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e indicare nella fattura dell'impresa che esegue i lavori il costo della manodopera.

Ecco il procedimento per accedere alla detrazione:

- Prima di inziare i lavori bisogna inviare con raccomandata A.R. alla ASL competente la notifica preliminare solo nel caso in cui il tipo di lavori preveda il rispetto della normativa sulla sicurezza (TU 81/08), caso che si verifica nella maggior parte dgli interventi anche di piccola entità.
- Pagare le spese da detrarre solo tramite bonifico bancario o postale (non saranno considerati validi altre forme di pagamento come assegni o contanti).

Il richiedente deve essere inoltre in possesso dei seguenti documenti:

-         Domanda di accatastamento presso l'Agenzia del Territorio (se l'immobile non è ancora stato accatastato)

-         Ricevute di pagamento dell'IMU

-         Per interventi condominiali la delibera assembleare con cui i lavori sono stati approvati e la ripartizione dei millesimi

-         Se i lavori sono realizzati da un soggetto differente dal proprietario, bisogna essere in possesso di una dichiarazione dello stesso che autorizza i lavori

-         Titoli abilitativi o comunicazioni (CIL, SCIA, DIA, etc.) con cui vengono autorizzati i lavori

Se i lavori non prevedono alcun titolo o comunicazione (come nal caso di manutenzione ordinaria) bisogna ridigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove dichiarare l'inizio dei lavori e la tipologia degli interventi (dichiarando che gli interventi rientrano tra quelli che possono usufruire della detrazione)

Per usufruire della detrazione bisogna poi indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali che identificano l'immobile oggetto dei lavori.

 

Notifica preliminare

La notifica preliminare (art.99 Dlgs 81/08) è un documento predisposto dal committente che indica i dati del cantiere (indirizzo, data di inizio e durata dei lavori, ammontare ipotizzato del costo dei lavori, numero di imprese e di lavoratori), la natura dell'opera, i dati del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed i dati del committente.

Le informazioni richieste dalla notifica preliminare sono contenute nell'allegato XII del T.U. sulla Sicurezza 81/08

Bisogna procedere con l'invio della notifica preliminare alla ASL nei seguenti casi:

- Lavori affidati a più di un'impresa.
- Lavori che inizialmente erano affidati ad una sola impresa ma successivamente sono diventate più di una.
- Lavori la cui entità presunta di lavoro supererà i 200 uomini/giorno.

Bonifico

Nel bonifico andranno indicate:

-         La causale del pagamento (bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16-bis del DPR 917/1986 saldo fattura n° xx del xx/xx/xx)

-         Il codice fiscale del richiedente la detrazione (soggetto che paga)

-         Il codice fiscale o la partita iva di chi beneficia del bonifico

Le poche spese che non potranno essere pagate tramite bonifico, ad esempio gli oneri da versare al comune, le ritenute fiscali da versare ai professionisti o i bolli, potranno essere pagate in altri modi.

Se il numero dei richiedenti la detrazione è maggiore di uno, nella causale del bonifico andranno inseriti tutti i codici fiscali degli interessati.

In caso di interventi condominiali andrà inserito il codice fiscale del condominio e dell'amministratore (o di colui che effettua il pagamento).

Il controllo dello Stato

Abbiamo visto come la detrazione viene percepita dal contribuente direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, è quindi un procedimento autonomo che non necessita di alcuna conferma da parte dello Stato. Succede però che l'Agenzia delle Entrate controlli la veridicità e la regolarità della detrazione. Con un'apposita circolare (provvedimento del 02/011/2011) l'Agenzia delle Entrate ha specificato quali documenti conservare in caso di un controllo fiscale:

-         Ricevute dei bonifici di pagamento

-         Fatture e ricevute delle spese effettuate

-         La documentazione con cui sono stati autorizzati i lavori (CIL, SCIA, etc) oppure in caso di manutenzione ordinaria una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

-         Accatastamento (se l'immobile non è ancora censito dal catasto)

-         Ricevute di pagamento dell'IMU o ICI

-         Nel caso di lavori condominiali delibera assembleare

-         Permesso del proprietario della casa nel caso in cui i lavori siano stati fatti da un altro soggetto

-         Notifica preliminare alla ASL (se il tipo di lavori l'hanno resa obbligatoria)

Lavori in condominio, cosa conservare

In caso di controllo per interventi che hanno interessato le parti comuni del condominio, il singolo contribuente può sostituire tutta la documentazione richiesta con una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver regolarmente proceduto all'iter previsto. La dichiarazione deve contenere anche la somma che il singolo contribuente ha speso (considerato i i suoi millesimi).

Perdere l'agevolazione

Il contribuente può perdere la detrazione e dover restituire l'importo avuto nel caso in cui il controllo rivelasse che egli non aveva diritto a richiedere l'agevolazione.

In particolare l'AdE specifica i seguenti casi in cui si può perdere l'agevolazione:

-         Quando non viene inviata alla ASL la notifica preliminare (nei casi in cui è obbligatoria).

-         Viene effettuato il pagamento con mezzi diversi dal bonifico bancario o postale

-         Non vengono conservate le fatture e le ricevute dei pagamenti

-         Quando il bonifico è intestato ad un soggetto differente da colui che ha richiesto la detrazione

-         Gli interventi sono irregolari o abusivi dal punto di vista edilizio

-         Se non è stata rispettata la norma sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/08).

Per tutelarsi maggiormente, è bene che il titolare dell'immobile da ristrutturare nonchè appaltatore dei lavori, richieda alla ditta esecutrice una dichiarazione di osservanza delle norme sulla Sicurezza ai sensi del T.U. 81/08

20/06/2012

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

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