Nuove iniziative imprenditoriali regime agevolato - Parte 1

L’introduzione con la legge Finanziaria dell’anno scorso del regime contabile agevolato per i contribuenti minimi (il cosiddetto “forfettone”, di cui tanto si è parlato) ha spinto il legislatore a spazzare via diversi regimi agevolativi preesistenti che in verità avevano avuto un ben scarso successo, per sostituirli col nuovo regime cui l’ex-ministro Padoa Schioppa ha puntato con decisione.

Esiste solo un regime agevolato preesistente che è sopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettino”, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.

I piccoli imprenditori o i professionisti in erba possono dunque scegliere oggi fra le due agevolazioni, qualora se ne presentino i requisiti, ma la scelta fra l’uno e l’altro è tutt’altro che agevole, poiché entrambi presentano vantaggi e svantaggi cui occorre dedicare una certa attenzione.

In entrambi i casi, comunque, l’agevolazione è riservata a imprenditori e professionisti che siano anche persone fisiche: sono esclusi dall’adesione gli enti di ogni tipo incluse le società.

Una precisazione è inoltre indispensabile: mentre il “forfettone” è adottabile in qualunque momento, il “forfettino” può essere prescelto solo con un’opzione esplicita nella denuncia di apertura della Partita IVA. Quest’agevolazione è infatti rivolta solamente alle nuove iniziative produttive, cosicché nessuna impresa già operante può adottare tale regime in un secondo momento.

Ragion per cui, chi richiede l’apertura della Partita IVA senza aver optato subito per tale regime non potrà più pentirsene, giacché questa dimenticanza è irrevocabile.

Chi invece decide di optare, deve verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge: la novità dell’iniziativa, il ridotto volume d’affari, il rispetto delle norme previdenziali.

Quali sono i requisiti che occorre detenere congiuntamente per aderire al “forfettino”?

Innanzitutto è necessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività già eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.

In secondo luogo, è necessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.

Il legislatore vuole infatti agevolare l’ingresso nel mercato di ogni nuova iniziativa produttiva, ma solo di quelle più fragili.

Naturalmente, al momento in cui si presenta la denuncia di inizio attività e si opta per il regime del “forfettino”, il requisito del ridotto volume d’affari è solo presunto e potrà essere confermato dai fatti solo in seguito.

È infine necessario adempiere a tutti gli obblighi di natura previdenziale e assicurativa: dunque, è inderogabile iscriversi all’INPS e all’INAIL o agli eventuali differenti enti di competenza, e versare regolarmente i contributi per se stessi e per gli eventuali collaboratori.

Il regime agevolato dura per tre anni, entro i quali i requisiti indicati dovranno essere costantemente rispettati; il loro mancato rispetto, invece, comporta la decadenza dalle agevolazioni.
Se non vi è decadenza, il regime fiscale si estingue automaticamente al 31 dicembre del terzo anno. Ma anche prima di allora è possibile in qualunque momento revocare l’adesione, qualora si decida di passare al “forfettone” oppure agli ordinari regimi contabili non agevolati.

 

20/12/2008

Fonte: http://www.reteingegneri.it

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