Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fisco 36%

La nuova Finanziaria 2010 protrae fino al 2012 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di immobili ristrutturati, e Iva agevolata al 10% sui lavori.

Attualmente si può usufruire della detrazione Irpef del 36% per tutto il 2011, come previsto dalla Finanziaria 2009, per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, fino a un massimo di 48 mila euro per unità immobiliare, mentre diviene permanente l’Iva ridotta al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio.

L'agevolazione consiste, inoltre, nella possibilità di detrarre dall'imposta il 36% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Possono usufruire delle agevolazioni previste tutte le persone soggette all'Irpef, come proprietari, usufruttuari, inquilini, per una spesa che prevede, però, come limite massimo un tetto di 150 milioni per anno, per ciascun contribuente, per ciascun immobile, per ciascun anno di imposta.

La detrazione fiscale si scala dall'imposta lorda da pagare, non tutta in una volta sola, ma diluita a scelta del contribuente in 5 o 10 anni, in base alla propria situazione economica. Gli interventi ammissibili sono quelli di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche. Escluse, invece, le manutenzioni ordinarie.

Per presentare richiesta, occorre inviare al Centro Servizi delle Imposte Dirette e Indirette, per raccomandata, l’intera documentazione prevista o una dichiarazione sostitutiva che attesti la disponibilità della documentazione presso il proprio domicilio. Inoltre, se richiesto in alcuni casi, bisognerà anche inviare alla U.S.L. la dichiarazione di inizio lavori, ai fini dell'attivazione della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e dichiararlo nel modulo da inviare al Centro Servizi.

La documentazione prevista comprende un modulo predisposto dal Ministero delle Finanze e la comunicazione U.S.L., copia concessione edilizia o autorizzazione lavori o dia se esistente, copia preventivo o consuntivo spese con ripartizione spese secondo tabella millesimale del condominio per i lavori in ambito condominiale, copia della delibera condominiale che autorizza i lavori, e copia della domanda di accatastamento se l'immobile non risulta ancora censito.

Se a presentare richiesta è un inquilino non proprietario dell'immobile oggetto dei lavori, quest'ultimo deve mandare la copia della dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario. Una volta effettuati tutti i pagamenti, per ottenere le agevolazioni sarà necessario conservare tutte le ricevute delle comunicazioni effettuate, ogni ricevuta di bonifici bancari effettuati e le fatture lavori.

 

Autore:

Marianna Quatraro 

pubblicato il07/07/2010

Fonte:  http://www.retearchitetti.it

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