Testo Decreto Liberalizzazioni Cresci Italia, legge pubblicata 24 marzo 2012 n. 27: Titolo 1 Capo 1 articolo 3
Art. 3
1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente:
«Articolo 2463-bis. (Societa' a responsabilita' limitata semplificata).
La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.