Assicurazione RC professionale. Guida al significato dei termini e condizioni delle polizze: all risk, claims made, deeming clause, continuous cover, esclusioni, estensioni, garanzia postuma, Merloni, ecc.

Assicurazione professionale obbligatoria: è bene che sia "all risk", che operi in regime "claims made" ed è preferibile trovarvi clausole come la "deeming clause".

Il significato di alcuni termini  per orientarsi nella scelta.

Dal 15 agosto è scattato l'obbligo per i professionisti di sottoscrivere una polizza RC. Si prospettava l'arrivo di una proroga, ma non c'è stata. L'obbligo riguarda i professionisti iscritti ad un Ordine che svolgono attività autonoma e che - come ha chiarito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri - «assumono in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività».

Gli estremi della polizza, ed il relativo massimale, vanno indicati all'assunzione dell'incarico. Per chi non l'ha ancora fatto, ci sono da confrontare le varie offerte e, per scegliere l'assicurazione più idonea alle condizioni più vantaggiose, è indispensabile orientarsi fra diversi termini. Massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc.. sono quelli più comuni che tutti conosciamo e che costituiscono la base per leggere i diversi prospetti che le offerte sul mercato propongono.

Ma ci sono delle caratteristiche che le polizze devono avere, o meglio sono da preferire se le contemplano. Ad esempio prevedere danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d'immagine, etc.), essere all risk, contenere la deeming clause e la continuous cover clause ed è bene che operino in regime claims cade (per le caratteristiche della polizza è molto utile leggere la circolare del CNI 250/2013).

 

Vediamo allora cosa significano questi termini.

ALL RISK

Una volta definita l'attività professionale, le polizze "all risk" - a differenza di quelle a rischi nominati - coprono tutte le attività, ad eccezione di quanto è espressamente escluso nel contratto. In queste polizze è più facile capire qual è l'oggetto dell'assicurazione e dunque quali sono le attività che ne risultano escluse.

 

CLAIMS MADE

La polizza "claims made" copre i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione. In altre parole è coperta la richiesta di risarcimento del danno presentata in corso di validità del contratto. Ci sono però delle condizioni: il reclamo deve essere conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività indicata nella polizza, inoltre la richiesta di risarcimento non deve essere stata trasmessa all'assicurato prima della stipula della polizza.

 

CONTINUOUS COVER CLAUSE

Obbliga l'assicuratore a coprire un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'assicurato disponga di valida copertura assicurativa.

 

DANNO

Il danno può essere di tipo patrimoniale se incide sul patrimonio, biologico se incide sulla salute e non patrimoniale in caso di danno morale.

 

DEEMING CLAUSE

E' una clausola importante: dà la possibilità all'assicurato di denunciare all'assicurazione situazioni che possono eventualmente dare avvio ad un sinistro. La comunicazione avviene prima della richiesta di risarcimento e viene considerata alla pari di una richiesta di danno. E' importante che sia prevista nelle polizze claims made che non siano a tacito rinnovo.

Alla richiesta di danno si arriva infatti in 3 momenti, spesso distanti tra loro anche di anni, in ordine, vi è prima il fatto lesivo causato dal professionista, poi emerge e si viene a conoscenza del fatto dannoso e infine parte la richiesta di risarcimento del danno.

Allo scadere della polizza potrebbe accadere che il professionista sia a conoscenza della situazione dannosa ma non può denunciarla perché la richiesta di risarcimento del danno non è ancora avvenuta. Ciò è un problema nelle polizze "claims made" che non siano a tacito rinnovo. Al rinnovo di una simile polizza, infatti, viene stipulato un nuovo contratto in cui l'assicurato deve dichiarare di non essere a conoscenza di fatti che possano attivare future richieste di risarcimento. Condizione, questa, essenziale per la piena copertura della polizza.

Per risolvere questa situazione nasce la "deeming clause" che considera come sinistri anche le comunicazioni in cui l'assicurato dichiara di essere a conoscenza di errori commessi, ovvero di situazioni che in futuro potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento del danno. L'assicurato può quindi denunciare all'assicurazione circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento e la comunicazione viene considerata alla pari di un sinistro. Così, anche se la richiesta di risarcimento arriva dopo la scadenza della polizza, l'assicurato è comunque tutelato e l'eventuale sinistro potrà trovare la sua copertura.

 

ESCLUSIONI 

Riportate nelle condizioni generali, le esclusioni sono varie. Sono da visionare e prendere in considerazione con attenzione. Tra le esclusioni ce ne sono alcune che troviamo in tutte le polizze. Una di queste riguarda i danni causati da un fatto doloso provocato dall'assicurato. Danni causati da un atto o da una omissione dolosa (vi è dolo quando c'è coscienza e volontà di commettere l'illecito) non possono essere ovviamente risarciti.

Ed inoltre, nessuna polizza coprirà fatti commessi prima della data di retroattività fissata, né è previsto il pagamento dell'indennizzo di reclami presentati all'assicurato prima della data di inizio del periodo di copertura dell'assicurazione. Non sono mai coperti, inoltre, situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'assicurato prima della sottoscrizione della polizza.

Le esclusioni hanno diverso significato a seconda anche del tipo di polizza. Alcune di vecchio stampo elencano i rischi coperti e quelli esclusi (polizza a rischi nominati), altre di tipo "all risk" (più diffuse) una volta definita l'attività professionale assicurata, stabiliscono che la copertura è per tutti i rischi che ne derivano, ma c'è sempre, un seppur breve elenco, a indicarci alcune tipologie di lavoro che sono estromesse dalla garanzia.

Molto spesso le esclusioni vanno oltre e ritroviamo esclusi dalla garanzia: danni materiali a persone e/o cose non derivanti da attività professionale; penalità e/o ammende non dovute ai sensi di legge (es. penali per ritardi nella consegna); inadempienze dell'assicurato in quanto datore di lavoro verso dipendenti e/o ex-dipendenti; insolvenza dell'assicurato.

 

ESTENSIONI 

Vi sono nelle polizze, clausole che ne limitano la copertura. Si tratta un elenco di esclusioni, come ad esempio le perdite patrimoniali, le attività riguardanti il campo d'azione del DLgs 81/08 o alcune tipologie di opere. La garanzia esclusa può essere ricompresa nella polizza attraverso delle estensioni a pagamento, che spesso comportano anche una riduzione del massimale e una rivisitazione della franchigia o dello scoperto.

 

GARANZIA POSTUMA 

Le polizze possono comprende anche una garanzia postuma in caso di cessazione dell'attività, detta anche copertura dei reclami tardivi. Questa prevede che alla scadenza della polizza, ad esempio in caso di cessazione dell'attività, l'assicurazione possa essere estesa alla copertura di sinistri denunciati agli assicuratori in un periodo di tempo, di durata determinata, successivo alla data di cessazione della polizza. I sinistri devono riguardare, però, comportamenti colposi avvenuti durante la durata o efficacia del contratto. L'estensione può o meno, a seconda della polizza, prevedere la corresponsione di un premio aggiuntivo.

 

GARANZIE COMPRESE 

Definite le condizioni generali e le specifiche esclusioni, vengono espressamente specificate delle attività che la polizza intende includere nella garanzia. Un elenco spesso presente anche nelle polizze "all risk", dove qualsiasi dettaglio delle attività incluse potrebbe apparire superfluo, e che invece include incarichi, funzioni e attività tipiche del lavoro di un architetto come quelle di consulente nel campo della sicurezza sul lavoro, di coordinatore per la sicurezza o la redazione di piani urbanistici.

MERLONI 

Nella valutazione di una valida copertura assicurativa è bene verificare che sia possibile estendere l'assicurazione alle responsabilità che possono derivare da incarichi di progettista esterno (art. 269 del DPR 207/2010) e di verificatore esterno (art .57 DPR 207/2010). L'assicuratore, cioè, deve essere disponibile al rilascio di alcune garanzie richieste dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010).

Come ben spiegato nella breve guida redatta dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel caso di progettista esterno «il professionista è obbligato a presentare un certificato assicurativo conforme allo schema tipo 2.2 del DM 123/2004, che copre specificatamente la progettazione di quell'opera, per l'intera durata dei lavori e con massimale proporzionale al valore dell'opera stessa». Nel caso di verificatore esterno, «il professionista può presentare anche la polizza professionale annuale per l'intera attività, integrata però da una dichiarazione dell'Assicuratore che garantisce le condizioni previste dal legislatore per tale garanzia».

 

 

11/10/2013

Fonte:

http://www.professionearchitetto.it

Seguici su Facebook