Edilizia

Sanzione demolitoria per interventi non conformi a disciplina urbanistica

Dal combinato disposto degli artt. 22 e 37 del D.P.R. 380/2001 deriva che l'applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d’inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti; in caso di difformità, dunque, l'intervento - pur essendo astrattamente assentibile con d.i.a. - è assoggettato all'ordine di demolizione.

Applicazione del metodo sintetico comparativo per la determinazione del valore delle aree

Per la corretta applicazione del metodo sintetico-comparativo, ciò che rileva non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell’area, che non costituisce un numero chiuso necessariamente coincidente con i contratti di compravendita e/o con le decisioni giudiziali, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, e cioè l’accertamento che essi riguardino terreni muniti di caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva natura e ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti.

Esproprio edifici commerciali posti in aree di servizio autostradali

Qualora un edificio destinato ad attività commerciale da realizzare in area di servizio autostradale sia destinato a una platea di utenti più estesa di quella degli automobilisti che percorrono l’autostrada, per essere l’area di servizio raggiungibile dall’esterno tramite la viabilità comunale, pur essendo legittima la finalità commerciale dell’operazione in sé, la stessa deve però essere perseguita con gli strumenti propri dell’autonomia privata e non con quelli autoritativi della procedura di espropriazione, non potendosi ravvisare un progetto rivestito di pubblica utilità.

La determinazione forfettaria del C.O.S.A.P. non si applica alle attività di produzione energia da fonti rinnovabili

La determinazione forfettaria del C.O.S.A.P. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ex art. 63, co. 2, lett. f), D. Lgs. 446/1997 non si applica all'attività di produzione e trasporto dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili che sia svolta da una società privata, giacché la produzione di energia da fonti rinnovabili non costituisce servizio pubblico come l'erogazione della stessa alla generalità degli utenti.

Occupazione abusiva immobile: impugnazione ordine rilascio e diniego regolarizzazione

In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.

Edilizia scolastica: edificabilità area

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti.

Comparto virtuale edificabilità: sentenza Corte Cassazione n.14840

La tecnica estimativa fondata sul valore comprensoriale comporta il superamento dell'azzonamento e la sostituzione ad esso di un "comparto virtuale" rimesso non più al momento della programmazione urbanistica, ma a quello della stima dei terreni chiamati a farne parte, e perciò ad un'ampia e non controllabile discrezionalità sia per quanto riguarda la sua istituzione, che la delimitazione, sia soprattutto per apprezzarne la funzionalità ad uno specifico edificato residenziale (piuttosto che ad interessi più generali della collettività), in palese contrasto con il sistema di pianificazione vigente.

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